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Premessa – I soggetti che versino in condizioni economiche disagiate possono richiedere la ripartizione in rate mensili delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni, accertate contestualmente con un unico verbale di importo superiore a 200 euro. La possibilità di rateizzazione si applica alle sole sanzioni emesse ai sensi del Codice della Strada. Inoltre per fruire della rateizzazione della sanzione ridotta indicata nel verbale di accertamento, è necessario che quest’ultima deve essere pagata entro 60 giorni. Lo precisa il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 10648/2012.
Aspetti procedurali – Quanto agli aspetti procedurali, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha richiamato la circolare protocollo n. 6535 del 22 aprile 2011 del Ministero dell’Interno, la quale prevede che: il Prefetto deve comunicare alla Direzione Territoriale da cui dipende l’organo accertatore l’istanza di rateizzazione presentata al suo ufficio da parte di chi versa in condizioni disagiate; il Prefetto è competente ad accogliere o rigettare l’istanza di rateizzazione dandone preventiva comunicazione, anche in caso di diniego tacito per decorrenza del termine alla Direzione Territoriale da cui dipende l’organo accertatore che ha emesso la sanzione; la presentazione dell’istanza di rateizzazione da parte del trasgressore implica la rinuncia del ricorso al Prefetto o al Giudice di pace ai sensi rispettivamente, degli art. 203 e 204 bis del Codice della Strada; nel caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione, la D.T.L. da cui dipende il soggetto accertatore è tenuta a verificare il pagamento di ciascuna rata; in caso di pagamento della prima rata o, in un momento successivo di due rate, il debitore decade dal beneficio e dovrà essere applicato quanto disposto dall’art. 203, c. 3, del Codice della Strada; in caso di rigetto della istanza di rateizzazione il trasgressore è tenuto a pagare la sanzione amministrativa oggetto della relativa richiesta entro i 30 giorni decorrenti dalla notifica al medesimo rispettivamente, del provvedimento espresso di rigetto o della decorrenza del termine di conclusione del procedimento di valutazione dell’istanza.
La Direzione Territoriale – Pertanto qualora con il medesimo verbale vengano irrogate sanzioni conseguenti alla violazione sia di fattispecie disciplinate dal Codice della Strada che di fattispecie diversamente regolate, sarà cura delle Direzione territoriale competente rappresentare per iscritto al soggetto sanzionato che beneficia della rateizzazione, la necessità di specificare negli atti di pagamento: il riferimento al procedimento di rateizzazione delle sanzioni emesse ai sensi dell’art. 202 – bis del Codice della Strada; il numero delle rate previste; a quale rata sia da imputare il pagamento effettuato ed il relativo termine di pagamento. Infine, va specificato che saranno le stesse Direzioni Territoriali a verificare il corretto pagamento delle rate.