19 aprile 2012

Collocamento obbligatorio. Inclusa la C.I.G.S. in deroga

La disciplina sulla sospensione degli obblighi occupazionali si estende anche per i casi di C.I.G.S. in deroga, con esclusione però della C.I.G.O. in deroga
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 10 del 10 aprile 2012, ha chiarito che la disciplina sulla sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili si può applicare anche nei casi di C.I.G.S. in deroga, con esclusione invece della C.I.G.O. in deroga.Ciò in quanto vi è l’impossibilità temporanea, anche per le aziende ammesse alla concessione dei benefici "in deroga" di provvedere, durante il periodo necessario al risanamento interno ai fini della salvaguardia dell’organico aziendale, al corretto rispetto della copertura della quota d’obbligo.

Il quesito – L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), l’ANISA e il C.N.O. dei C.d.l. hanno avanzato richiesta d’interpello in merito alla possibilità di estendere la disciplina riguardante la sospensione degli obblighi occupazionali dei lavoratori disabili, oltre che in favore delle imprese in C.I.G.S., anche nei confronti delle imprese che fruiscono dei benefici previsti dalla C.I.G.S. in deroga.

Il D.L. “Semplificazioni burocratiche” – Come è noto, il 10 febbraio scorso è entrato in vigore il D.L. 5/2012 (c.d. “D.L. Semplificazioni burocratiche”), il quale all’art. 18, c. 3 ha previsto la sospensione degli obblighi occupazionali dei lavoratori disabili, esclusivamente per quei datori di lavoro che si trovano nelle seguenti condizioni:
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale o perché soggette a procedure concorsuali;
- Fondo di solidarietà di settore, per situazioni di crisi, ristrutturazioni o riorganizzazione aziendale;
- Contratti di solidarietà, stipulati per riduzioni di orario dirette ad evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. Rientrano altresì in tale fattispecie tutte quelle imprese che riducono l’orario per evitare i licenziamenti collettivi;
- Procedura di mobilità, così come disciplinata dagli art. 4 e 24 della L. n. 223/1993 e successive modificazioni.

La risposta del M.L.P.S.–A prima vista pare che non si evincono espliciti riferimenti alle aziende che fruiscono di forme d’integrazione salariale in deroga; tuttavia, bisogna ricordare che il Legislatore, con la Finanziaria n. 350/2003 (art. 3. c. 137), ha predisposto appositi fondi per i trattamenti di C.I.G.S. in deroga. Pertanto, considerando le medesime problematiche che accomunano la concessione di ammortizzatori sociali in deroga e non, è possibile applicare la disciplina sulla sospensione degli obblighi occupazionali dei lavoratori disabili anche nei casi di C.I.G.S. in deroga (con esclusione, invece, della C.I.G.O. in deroga). Infine, il M.L.P.S. precisa che affinché le imprese in possesso del provvedimento amministrativo in stato di C.I.G.S. in deroga possano beneficiare di tale sospensione, bisogna darne apposita comunicazione; in caso contrario, ovvero se l’impresa è in attesa dell’emanazione del provvedimento, potranno presentare domandaai fini della sospensione temporanea dagli obblighi per un periodo non superiore a tremesi rinnovabile una sola volta, purché nei limiti temporali connessi alla durata del piano di risanamento aziendale.

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