21 settembre 2012

Collocamento obbligatorio. Si abbassa il limite di disabilità

La percentuale della capacità lavorativa, per transitare nella quota di riserva, passa dal 60% al 46%
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il c.d. “pacchetto semplificazioni”, che sarà oggetto di studio in un prossimo Consiglio dei ministri, intende introdurre importanti novità per quanto riguarda i criteri di computo della quota di riserva per il collocamento obbligatorio di lavoratori divenuti inabili in azienda. Infatti, la percentuale della capacità lavorativa conseguente a infortunio o malattia in azienda per poter transitare nella quota di riserva, passerebbe dal 60% al 46%, allargando di conseguenza la platea dei potenziali beneficiari. Mentre in materia di lavoro e previdenza s’intende introdurre un criterio unico per il calcolo delle prestazioni non pensionistiche INPS.

Calcolo della quota di riserva – Ad essere ritoccato sarà l’art. 4 della L. n. 68/99, ossia la disciplina del c.d. collocamento obbligatorio, la quale prevede che i lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di assunzione obbligatoria quando abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore (attualmente) al 60%. La modifica, quindi, dovrebbe abbassare tale limite al 46% allargando, non di poco, la platea dei potenziali interessati. A tal proposito, si rammenta che la norma interessa solo i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti. Inoltre, s’intende puntualizzare che con la L. n. 106/2011, che ha modificato l’art. 5, co. 2, Legge n. 68/1999, è stata introdotta un’ipotesi di esclusione dalla base di computo del personale esposto a rischi rilevanti, non già un’ipotesi di esonero parziale. Il datore di lavoro, infatti, è chiamato ad un’autocertificazione “che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo”.

Armonizzazione base di calcolo – Altra modifica del capitolo previdenza riguarda l’armonizzazione della base di calcolo delle prestazioni non pensionistiche INPS. In poche parole, si vuole introdurre un’unica base di calcolo per tutte le prestazioni non pensionistiche erogate dall’INPS. In particolare, si prevede che la base di calcolo per la liquidazione di tutte le prestazioni a sostegno e/o integrazione del reddito erogate dall'INPS ai lavoratori subordinati sia determinata sulla base della normale retribuzione globale, che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento indennizzabile, comprendendo anche i ratei delle mensilità che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile. Nell’ipotesi, invece, di prestazioni dovute dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione di riferimento è quella inerente il mese di risoluzione del rapporto di lavoro. In tal modo si renderebbe omogeneo l'attuale panorama legislativo che prevede, per ciascuna prestazione, regole di calcolo diverse e riferite anche a periodi temporali diversi. Ciò consentirebbe, per le imprese una semplificazione nell’elaborazione del LUL, e per l’INPS un abbattimento degli oneri per interessi legali, oltre alla possibilità di poter erogare le prestazioni in tempo reale, poiché già a conoscenza dei fatti.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy