24 novembre 2025

Conguaglio Irpef di fine anno 2025

In Pratica n. 41 - 2025
Autore: Debhorah Di Rosa

 

E’ una scadenza molto complessa e delicata quella che riguarda l’elaborazione del LUL del mese di dicembre: il sostituto d’imposta è infatti chiamato ad operare il conguaglio fiscale delle retribuzioni erogate ai propri lavoratori dipendenti, tenendo anche conto degli altri redditi eventualmente comunicati dal sostituito. A tal fine è necessario porre particolare attenzione alla corretta identificazione degli emolumenti da computare, con riferimento non soltanto alla natura degli stessi, ma anche alla data di materiale corresponsione e alle misure di riduzione del cuneo fiscale da applicare.

 

Premessa

Anche quest’anno, tra gli adempimenti di fine anno cui sono tenuti i datori di lavoro, un ruolo primario è assegnato al conguaglio fiscale, che precede quello contributivo. A tal fine il sostituto d’imposta deve svolgere una serie di verifiche riguardanti il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, il rispetto delle scadenze previste per il conguaglio fiscale e la retribuzione premiale.

Adempimenti del sostituto d’imposta


Il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, deve procedere come segue:

  • cumulare tutte le retribuzioni  corrisposte nell'anno;
  • individuare l'imposta lorda, applicando alla base imponibile complessiva l'aliquota progressiva IRPEF corrispondente allo scaglione di reddito di riferimento;
  • calcolare le detrazioni annue spettanti;
  • stornare le detrazioni già fruite in corso d’anno dal lavoratore dipendente;
  • determinare l'imposta netta complessiva;
  • porre a raffronto l’imposta netta  con l'ammontare complessivo delle ritenute operate;
  • recuperare la differenza in meno qualora l'imposta netta risulti superiore all'ammontare trattenuto (conguaglio a debito); 
  • a rimborsare al dipendente l'eccedenza qualora le ritenute operate eccedano l'imposta netta (conguaglio a credito).

ELEMENTO RETRIBUTIVO

COMPUTABILE

Retribuzioni correnti

SI

Mensilità aggiuntive

SI

Arretrati relativi ad anni precedenti

NO

TFR

NO

Fringe benefit

SI se superiore alla soglia di esenzione

Somme a carico degli Enti previdenziali corrisposte direttamente dall'azienda

SI

Trasferta (entro i limiti di importo stabiliti dal TUIR)

NO

PREMI DI PRODUTTIVITA’ /WELFARE

NO

Contributi previdenziali a carico del lavoratore

NO

ANF

NO

Costituiscono redditi esenti dal conguaglio Irpef 2025 e dall’applicazione delle imposte:

  • I contributi previdenziali a carico del lavoratore;
  • premi per polizze a copertura dei rischi professionali da infortunio;
  • l’indennità di mensa (fino a 5,26 euro al giorno);
  • gli assegni per il nucleo familiare;
  • l’indennità di trasferta: in Italia fino a 46,48 euro al giorno e all’estero fino a 77,47 euro;
  • i rimborsi per spese di trasferta, in Italia fino a 15,49 euro al giorno e all’estero fino a 25,82 euro;
  • i trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno;
  • le somme erogate dal datore di lavoro come arretrati degli anni precedenti, che restano soggette a tassazione separata.

Esito del conguaglio

Procedendo alla elaborazione del LUL, dunque, il datore di lavoro: 

  • nel caso in cui l'imposta netta sia maggiore delle ritenute operate in corso d’anno, trattiene la differenza dalla retribuzione mensile. In caso di incapienza, il sostituito, entro il 28 febbraio 2025, può versare direttamente l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, oppure autorizzare il datore di lavoro ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi. In quest’ultimo caso si applica l'interesse in ragione dello 0,40% mensile. 
  • nel caso in cui le ritenute operate superino l'imposta netta, rimborsa al dipendente l'eccedenza, compensandola con le ritenute da effettuare sui redditi di lavoro dipendente nell'anno successivo, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Nel caso in cui non sia possibile operare la compensazione, il sostituto d'imposta può non restituire il credito scaturito dandone evidenza nella Certificazione Unica che sarà rilasciata al dipendente entro il 31 marzo 2026.

Pluralità di rapporti di lavoro

Nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta 2025, siano intercorsi tra l’azienda e lo stesso dipendente più rapporti di lavoro, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente  corrisposti al lavoratore nei diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso ne abbia fatto richiesta. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti. A tal fine il lavoratore è tenuto a consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da altri soggetti, anche non obbligati ad effettuare le ritenute (es. per lavoro domestico).

Le operazioni di conguaglio

Le operazioni finanziarie derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2026: in base al criterio di cassa allargato previsto dal TUIR, infatti, vanno a comporre il reddito del lavoratore anche le somme e i valori effettivamente corrisposti entro il 12 gennaio 2026, se riferiti a spettanze del 2025.

Per l’elaborazione del LUL di dicembre è dunque necessario procedere in più fasi:

  • 1) Determinazione base imponibile

Sono esenti da tassazione, tra l’altro, gli importi erogati a titolo di:

    • contributi previdenziali a carico del lavoratore;
    • premi per polizze a copertura dei rischi professionali da infortunio;
    • indennità di mensa (fino a 5,26 euro al giorno);
    • assegni per il nucleo familiare;
    • indennità di trasferta in Italia fino a 46,48 euro al giorno e all’estero fino a 77,47 euro;
    • rimborsi con spese di trasferta in Italia fino a 15,49 euro al giorno e all’estero fino a 25,82 euro;
    • trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno.
  • 2) Calcolo IRPEF lorda: calcolo imposta sul reddito complessivo applicando le nuove aliquote 2025:
    • reddito fino a 28.000 euro: 23%
    • reddito superiore a 28.000 euro ma pari al massimo a 50.000 euro: 35%
    • reddito superiore a 50.000 euro: 43%
  • 3) Calcolo dell'IRPEF netta: occorre determinare i giorni detrazione spettanti (pari a 365 se non sono intervenuti periodi di sospensione non retribuita della prestazione) per poi procedere al calcolo delle detrazioni annue spettanti, stornare le detrazioni già fruite in corso d’anno dal lavoratore dipendente e determinare l'imposta netta complessiva.

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  • 4) Effettuazione del conguaglio

All’imposta netta determinata in via definitiva deve essere sottratto il totale delle ritenute operate in corso d’anno al fine di:

  • recuperare la differenza in meno qualora l'imposta netta risulti superiore all'ammontare trattenuto;
  • rimborsare al dipendente l'eccedenza qualora le ritenute operate eccedano l'imposta netta.

Trattamento integrativo del reddito

Il trattamento integrativo del reddito spetta ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a condizione che il reddito complessivo annuale non sia essere superiore a 15.000 euro.

Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare: o pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda o comunque non superiore a 1.200 euro annui.

In sede di conguaglio, il datore di lavoro verifica la spettanza del trattamento o della ulteriore detrazione e, qualora risulti non spettante o erogata in eccesso, provvede al recupero del relativo importo operando una ritenuta in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 ai titolari di redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli indicati al c. 2 lett. a) dell’art. 49 Tuir (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati), che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma (bonus), che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una delle seguenti percentuali:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

Se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro al lavoratore spetta una detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari:

  • all’importo fisso di 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Fringe benefit

La valorizzazione dei fringe benefit deve avvenire in base al loro valore normale: si tratta, come stabilito dal TUIR, del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

La Legge di bilancio 2025 ha confermato fino a 1.000 euro (2.000 euro in presenza di figli a carico), la soglia di esenzione dei fringe benefit che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam. 

In caso di ricorso ai buoni acquisto, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Determinazione del TFR

Il calcolo per la determinazione del TFR è costituito dalla somma di tutti gli elementi retributivi, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2120 cod. civ.).

Sono quindi da ricomprendere tutte le somme corrisposte ricorrentemente (es. compenso per interventi in caso di reperibilità).

Nel calcolo della retribuzione annua utile al TFR, rientrano i seguenti elementi:

  • superminimo o ad personam;
  • superminimi collettivi;
  • elemento distinto della retribuzione (Edr);
  • indennità di mensa;
  • maggiorazioni contrattuali per lavorazioni o orari disagiati (fatte salve diverse previsioni contrattuali);
  • straordinari forfetari e maggiorazioni di turno;
  • altri elementi corrisposti mensilmente, quali premi presenza, indennità di cassa;
  • elementi con corresponsione periodica ricorrente (bonus, premi di rendimento, incentivazioni, partecipazioni agli utili, provvigioni);
  • compenso per lavoro straordinario prestato con continuità e non occasionalmente;
  • tredicesima mensilità e gratifica natalizia;
  • altre mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva;
  • importi per festività non godute;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo antecedente al 28 aprile 1993 D.Lgs. n. 124/1993);
  • premi per polizze stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore.

Restano voci escluse dal computo del TFR:

  • rimborsi spese analitici;
  • indennità chilometriche per l’utilizzo di veicoli personali per scopi aziendali;
  • indennità di trasferta;
  • una tantum occasionali;
  • compenso per lavoro straordinario prestato occasionalmente;
  • altre liberalità corrisposte a carattere non ricorrente;
  • borse di studio erogate a figli dei dipendenti;
  • somme corrisposte in seguito a conciliazioni e/o pronunce giudiziali a titolo di risarcimento;
  • contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo successivo al 28 aprile 1993 D.Lgs. n. 124/1993);
  • contributi a carico del datore di lavoro versati a fondi assistenziali integrativi.

I contratti collettivi di lavoro possono anche derogare ai criteri di computo posti dal legislatore a svantaggio del lavoratore.

Verifica ferie legali

Il rispetto della normativa vigente in termini di fruizione delle ferie legali pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di operare dei controlli e una serie di conseguenti adempimenti.

Entro il mese di dicembre 2025 i lavoratori dipendenti devono aver fruito di almeno due settimane delle ferie maturate nell’anno in corso, mentre le eventuali settimane di ferie residue devono essere godute entro il 30 giugno 2027.

Il termine ordinario di fruizione si sospende in caso di:

  • astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
  • malattia di lunga durata.

L'INPS, nella circolare n. 106 del 2023 ha specificato che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse. Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (o del mese) al quale era stato imputato.

In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale, inoltre, l'Istituto osserva che l’effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l’erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell’indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato, può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 c.c.) della correlativa azione di ripetizione.

Per quanto riguarda il flusso UniEmens in cui occorre gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie, attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Riferimenti normativi

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  • In pratica - Conguaglio Irpef di fine anno 2025.pdf (819 kB)
  • ingografica - Conguaglio Irpef di fine anno 2025.pdf (960 kB)
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