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E’ una scadenza molto complessa e delicata quella che riguarda l’elaborazione del LUL del mese di dicembre: il sostituto d’imposta è infatti chiamato ad operare il conguaglio fiscale delle retribuzioni erogate ai propri lavoratori dipendenti, tenendo anche conto degli altri redditi eventualmente comunicati dal sostituito. A tal fine è necessario porre particolare attenzione alla corretta identificazione degli emolumenti da computare, con riferimento non soltanto alla natura degli stessi, ma anche alla data di materiale corresponsione e alle misure di riduzione del cuneo fiscale da applicare.
Anche quest’anno, tra gli adempimenti di fine anno cui sono tenuti i datori di lavoro, un ruolo primario è assegnato al conguaglio fiscale, che precede quello contributivo. A tal fine il sostituto d’imposta deve svolgere una serie di verifiche riguardanti il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, il rispetto delle scadenze previste per il conguaglio fiscale e la retribuzione premiale.
Il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, deve procedere come segue:
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ELEMENTO RETRIBUTIVO |
COMPUTABILE |
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Retribuzioni correnti |
SI |
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Mensilità aggiuntive |
SI |
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Arretrati relativi ad anni precedenti |
NO |
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TFR |
NO |
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Fringe benefit |
SI se superiore alla soglia di esenzione |
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Somme a carico degli Enti previdenziali corrisposte direttamente dall'azienda |
SI |
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Trasferta (entro i limiti di importo stabiliti dal TUIR) |
NO |
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PREMI DI PRODUTTIVITA’ /WELFARE |
NO |
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Contributi previdenziali a carico del lavoratore |
NO |
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ANF |
NO |
Costituiscono redditi esenti dal conguaglio Irpef 2025 e dall’applicazione delle imposte:
Procedendo alla elaborazione del LUL, dunque, il datore di lavoro:
Nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta 2025, siano intercorsi tra l’azienda e lo stesso dipendente più rapporti di lavoro, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al lavoratore nei diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso ne abbia fatto richiesta. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti. A tal fine il lavoratore è tenuto a consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da altri soggetti, anche non obbligati ad effettuare le ritenute (es. per lavoro domestico).
Le operazioni finanziarie derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2026: in base al criterio di cassa allargato previsto dal TUIR, infatti, vanno a comporre il reddito del lavoratore anche le somme e i valori effettivamente corrisposti entro il 12 gennaio 2026, se riferiti a spettanze del 2025.
Per l’elaborazione del LUL di dicembre è dunque necessario procedere in più fasi:
Sono esenti da tassazione, tra l’altro, gli importi erogati a titolo di:

All’imposta netta determinata in via definitiva deve essere sottratto il totale delle ritenute operate in corso d’anno al fine di:
Il trattamento integrativo del reddito spetta ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a condizione che il reddito complessivo annuale non sia essere superiore a 15.000 euro.
Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare: o pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda o comunque non superiore a 1.200 euro annui.
In sede di conguaglio, il datore di lavoro verifica la spettanza del trattamento o della ulteriore detrazione e, qualora risulti non spettante o erogata in eccesso, provvede al recupero del relativo importo operando una ritenuta in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 ai titolari di redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli indicati al c. 2 lett. a) dell’art. 49 Tuir (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati), che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma (bonus), che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una delle seguenti percentuali:
Ai fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro al lavoratore spetta una detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari:
La valorizzazione dei fringe benefit deve avvenire in base al loro valore normale: si tratta, come stabilito dal TUIR, del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
La Legge di bilancio 2025 ha confermato fino a 1.000 euro (2.000 euro in presenza di figli a carico), la soglia di esenzione dei fringe benefit che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
In caso di ricorso ai buoni acquisto, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
Il calcolo per la determinazione del TFR è costituito dalla somma di tutti gli elementi retributivi, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2120 cod. civ.).
Sono quindi da ricomprendere tutte le somme corrisposte ricorrentemente (es. compenso per interventi in caso di reperibilità).
Nel calcolo della retribuzione annua utile al TFR, rientrano i seguenti elementi:
Restano voci escluse dal computo del TFR:
I contratti collettivi di lavoro possono anche derogare ai criteri di computo posti dal legislatore a svantaggio del lavoratore.
Il rispetto della normativa vigente in termini di fruizione delle ferie legali pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di operare dei controlli e una serie di conseguenti adempimenti.
Entro il mese di dicembre 2025 i lavoratori dipendenti devono aver fruito di almeno due settimane delle ferie maturate nell’anno in corso, mentre le eventuali settimane di ferie residue devono essere godute entro il 30 giugno 2027.
Il termine ordinario di fruizione si sospende in caso di:
L'INPS, nella circolare n. 106 del 2023 ha specificato che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse. Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (o del mese) al quale era stato imputato.
In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale, inoltre, l'Istituto osserva che l’effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l’erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell’indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato, può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 c.c.) della correlativa azione di ripetizione.
Per quanto riguarda il flusso UniEmens in cui occorre gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie, attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.
(prezzi IVA esclusa)