12 settembre 2011

Confermato lo sgravio contributivo dell’11,50% per il settore edile

Operativo lo sconto contributivo già dal mese di settembre

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa. In attesa del decreto interministeriale, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), conferma il beneficio contributivo per le imprese edili interessate con riferimento al mese di settembre 2011. L’incentivo consiste in uno sconto contributivo pari all’11,50%. L’accordo è stato già sottoscritto dal ministro dell’Economia, manca soltanto la firma del ministro del Lavoro e la registrazione presso la Corte dei Conti.

La norma. La riduzione contributiva, prevista dalla L. n. 341/1995, riguarda esclusivamente il settore edile. L’articolo 1, comma 51, L. n. 247/2007 prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo valuti la possibilità che, con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva in edilizia.
Lo stesso comma stabilisce che, decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del decreto interministeriale, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.

Le condizioni. Per usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro del settore edile:
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc) anche da parte delle Casse Edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

A chi spetta. Si applica ai datori di lavoro che esercitano attività edile, anche se in economia, sul territorio nazionale. Inoltre, si applica anche agli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (compresi soci di coop). Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Applicazione. La riduzione contributiva dell’11,50% deve essere calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute all’INPS (esclusa la contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti e quella integrativa versata unitamente al contributo “Disoccupazione”, ma destinata per la formazione, pari allo 0,30%) ed all’INAIL, per gli operai con un orario di 40 ore settimanali, con esclusione delle contribuzioni dovute al Fondo pensione lavoratori dipendenti.

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