Accordo interconfederale - Confindustria con Cgil, Cisl e Uil, in data 20 luglio hanno sottoscritto un accordo interconfederale riguardo le disposizioni per imprese e lavoratori sull'invio per via telematica dei certificati di malattia.
Normativa - Trasmissione certificazione di malattia - L’art. 25 della legge n. 183/2010 ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, le modalità relative al rilascio e alla trasmissione della certificazione di malattia vengano uniformate a quelle già previste per i lavoratori del settore pubblico ai sensi dell’art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Armonizzazione del processo di telematizzazione - Con tale disposizione si è voluto compiere un ulteriore passo in avanti nel processo di telematizzazione in corso mediante il riconoscimento dell’obbligo, per i medici del SSN o con esso convenzionati, di utilizzare le modalità di trasmissione telematica dei certificati attestanti la malattia dei lavoratori di datori di lavoro privati.
I punti salienti dell’accordo interconfederale - Nella sostanza i punti principali sono così riassumibili:
1. sono naturalmente pienamente efficaci i CCNL attualmente in vigore;
2. fino al 13 settembre 2011 data di scadenza della fase transitoria - ovvero a conclusione dei 3 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Circolare - il lavoratore continua ad inviare il certificato cartaceo di malattia (qualora gli venga consegnato dal medico in quanto già oggi molti medici utilizzano l' invio telematico) con le modalità previste da ciascun CCNL;
3. dal 14 settembre 2011 il medico non potrà più rilasciare al lavoratore in forma cartacea il certificato di malattia che verrà sostituito da un numero identificativo e che il medico è tenuto a consegnare al lavoratore.
Regime transitorio - L'Accordo prevede in via transitoria che il lavoratore fino a quando i CCNL non armonizzeranno le nuove modalità di invio, dovrà comunicare il proprio numero identificativo all'azienda - entro i termini previsti dagli attuali CCNL per l'invio del cartaceo tramite - solo a titolo di esempio - per e-mail o SMS.
4. In attesa dell'armonizzazione altre modalità attuative di invio del numero identificativo potranno essere definite con accordo aziendale.
Procedure innovative - L’accordo interconfederale lascia comunque aperta la possibilità di comunicare il numero identificativo anche con modalità tradizionali. Questo a patto che ricorrano oggettive e motivate ragioni tecnico-organizzative o quando il lavoratore non sia in condizione di utilizzare le “procedure innovative”.
Conclusioni - Con tali criteri di gestione della fase transitoria previste dall'Accordo si è evitato evidenti forzature già ampiamente presenti nelle posizioni che Confindustria ha avanzato nella fase del negoziato e che potevano naturalmente essere ulteriormente utilizzate negativamente dalle singole aziende. Si tratta ora di operare per una corretta gestione dell'intesa, a tutti i livelli, a partire dall'armonizzazione contrattuale che non necessariamente deve avvenire alla scadenza dei CCNL, ma quando le parti lo ritengono opportuno.
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