2 settembre 2011

Consulenti del lavoro: trasformazione d’azienda e quota disabili

Si amplia la base occupazionale Legge n. 68 del 1999

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta d’interpello al Ministero del Lavoro e dello Politiche Sociali per conoscere il parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, co. 2, L. n. 68/1999, avente ad oggetto l’obbligo di assunzione di persone diversamente abili, gravante sui datori di lavoro privati con organico aziendale da 15 a 35 dipendenti (CNCL, Interpello n. 30/2011).
In particolare, l’istante chiede se la Legge n. 68, articolo 3 co. 2, possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui la soglia dimensionale dei 15 dipendenti venga superata per effetto di operazioni societarie poste in essere ai sensi dell’art. 2112 c.c., quali ad esempio trasferimento, cessione di ramo d’azienda, fusione, ecc.

Legge n. 68/1999 - In via preliminare, si ricorda che la Legge n. 68/1999 è volta a favorire e garantire il collocamento mirato delle persone con disabilità, attraverso lo strumento delle quote di riserva parametrite alle dimensioni dell’organico aziendale.
Ai sensi della disposizione di cui all’art. 3 citato, i datori di lavoro privati, che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo di inserimento di lavoratori appartenenti alle categorie protette esclusivamente nell’ipotesi di “nuove assunzioni” ovvero al momento della sedicesima.

“Nuova assunzione” - Con la locuzione “nuova assunzione”, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 2, L. n. 68/99 e all’art. 2, commi 2 e 3, D.P.R. n. 333/00, si intende quella che realizza un effettivo incremento dell’organico aziendale, ritenuta “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio”. Tra le assunzioni che non sono da considerarsi “nuova assunzione” le circolari n. 4 e n. 41 del 2000 non citano le trasformazioni d’azienda (art.2112 cc), per tale motivo il Ministero ha affermato che rientrano nel computo.

Risposta del Ministero del Lavoro - Il Ministero del Lavoro ha risposto che, sebbene nelle trasformazioni societarie indicate il rapporto di lavoro continui con il cessionario/datore di lavoro ed il prestatore conservi tutti i diritti ad esso collegati, in capo al nuovo datore si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva e che rientrano nell’ambito delle nuove assunzioni le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato avvenute antecedentemente ai mutamenti del contesto societario.
Il datore di lavoro/cessionario dovrà, quindi, per l’assunzione di personale con disabilità, tenere in considerazione il nuovo assetto occupazionale ai fini della esatta individuazione della base di computo.
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