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Se l’obiettivo principale del Governo con la manovra correttiva 2011 è quello di contenere le spese, l’attenzione è stata posta sul risparmio economico che entrerebbe nelle casse dell’erario da una riduzione dei tempi processuali. La giustizia lumaca non è certamente un problema di oggi, visto che il nostro paese è stato più volte condannato in sede europea per il mancato rispetto del principio della ragionevole durata del processo.
L’art. 38, comma 1- La lentezza caratterizza anche i processi in materia previdenziale o assistenziale. La manovra 2011 tenta di risolvere il problema, prevedendo due importanti novità, all’art. 38, comma 1 della legge n. 11 del 15 luglio 2011, che ha convertito con successive modificazioni, il d.l. n. 98/2011, la manovra correttiva, datata 30 giugno 2011.
L’estinzione automatica di micro-liti previdenziali- La prima novità riguarda l’estinzione automatica di quelle cause in cui è coinvolto l’Inps, con un valore inferiore a 500 euro, pendenti in 1° grado al 31 dicembre 2010 e per cui non è stata ancora emessa sentenza alla stessa data. E’ il giudice che, mediante decreto stabilisce l’estinzione automatica di tali liti, che comporta il riconoscimento, a favore della parte ricorrente, della pretesa economica.
Effetti- La conseguenza più evidente sul contenzioso previdenziale dell’ estinzione automatica delle liti con valore inferiore ai 500 euro, riguarda ovviamente un cospicuo alleggerimento dei processi previdenziali in corso. Secondo i dati forniti dall’Inps, almeno il 20-25% del contenzioso civile nazionale riguarda cause previdenziali. Eliminando quelli pendenti in 1° grado al 31 dicembre 2010 , con valore inferiore ai 500 euro e per cui non è stata ancora emessa sentenza alla stessa data, si prevede la loro estinzione automatica di diritto.
L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio- Altra importante novità prevista dalla manovra estiva datata 2011, è introdotta sempre in riferimento alle cause di natura previdenziale o assistenziale. Per queste controversie, viene stabilita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, necessaria per potersi vedere riconosciuto lo stato di invalidità o la pensione di inabilità ad esempio, l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo. In altre parole, il cittadino che muove causa all’Inps per vedersi riconosciuta una pensione di invalidità, ad esempio, si rivolge al Tribunale competente, facendo apposita richiesta di accertamento tecnico preventivo delle sue condizioni sanitarie, in modo tale che si accorciano i tempi di attesa nell’emissione della sua sentenza.
Mancato o incompleto espletamento dell’accertamento- Essendo indicato come condizione di procedibilità, se manca la richiesta o non è stato completato l’espletamento dell’accertamento ad opera del perito nominato dal giudice, questi dà alle parti 15 giorni di tempo per farlo.
Vantaggi dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio- Come per l’introduzione dell’estinzione automatica, anche per l’accertamento tecnico preventivo e obbligatorio, il beneficio più evidente riguarda la celerità nella procedura. Si prevede infatti, che se dopo 30 giorni non vengono effettuate contestazioni dalle parti, cittadino e Inps, il giudice si pronuncia sulla pensione di invalidità o assegno di inabilità ad esempio, entro 30 giorni.