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Premessa – Lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2012, si applica anche agli accordi aziendali e ai c.d. “contratti di prossimità” (art. 8 D.L. n. 138/2011). A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 73/2013, chiarendo che con successivo messaggio, l'istituto renderà noti giorno e ora a partire da cui si potrà inviare telematicamente le istanze di accesso all'agevolazione.
Riforma del lavoro e Legge di Stabilità 2013 - La Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) all’art. 4, c. 28 ha modificato l’originario testo della norma sulla regolamentazione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, il quale ha provveduto a: stabilizzare l’incentivo; mantenere, ai fini della sua operatività, i criteri e le modalità previsti dall’articolo 1, c. 67 e 68 (primo periodo) della L. n. 247/2007; razionalizzare il plafond a disposizione (650 milioni di euro), attraverso una più puntuale allocazione delle risorse. Oltre alla Riforma del lavoro è intervenuta anche la L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che all’articolo 22, c. 6, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e per sostenere la contrattazione collettiva di prossimità, ha previsto che lo sgravio contributivo possa applicarsi anche alle intese di cui all'art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011. Pertanto, il beneficio riferito all’anno 2012 può trovare applicazione anche in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Sgravio contributivo - L’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo a favore delle imprese, pari al tetto massimo del 2,25% sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di “secondo livello”, relativi all’anno 2012. Sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS, il suddetto limite può essere rideterminato entro il 30 ottobre 2013, nella misura del 5%. In particolare, la norma prevede, nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, uno sgravio contributivo articolato nel modo seguente: 25% dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; 100% sulla quota del lavoratore.
Condizioni di accesso – Per godere dell’agevolazione in questione è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, siano:
- sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la DPL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto;
- previsti erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Altra condizione necessaria per accedere al beneficio è il deposito, presso la DTL competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
Ammissione allo sgravio - Quanto alle modalità di ammissione, il decreto in commento stabilisce che lo sgravio decorre dal 60esimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.