23 ottobre 2012

Contrattazione di II° livello. Istruzioni per i datori di lavoro

Fornite le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Come è noto, il D.M. 24 gennaio 2012 ha disciplinato, per l’anno 2011, lo sgravio contributivo riguardante l’incentivazione della contrattazione di secondo livello (L. n. 122/2010 e L. n. 247/2007). A tal proposito è stato chiarito che qualora le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo a un beneficio di importo inferiore rispetto a quanto previsto dalle leggi, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante. Da precisare, inoltre, che per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio. Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 17017/2012 che, dopo aver comunicato alle aziende e intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio in commento, illustra ora le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

Chiarimenti preliminari – In via preliminare, l'INPS affronta due specifici casi, ossia: la coesistenza di premi e le aziende cessate. Nel primo caso viene chiarito che ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione. Mentre per le aziende, autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2011, che hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Al riguardo si precisa che, nella fattispecie suddetta, i datori di lavoro/committenti con obbligo di versamento della contribuzione IVS alla Gestione ex ENPALS potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza alla competente sede territoriale dell’INPS Gestione ex ENPALS.

Lavoratori iscritti a enti pensionistici diversi – Quanto agli Enti previdenziali (INPGI) e alle Gestioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, è l’INPS a gestire il beneficio contributivo.

Lavoratori iscritti alla Gestione ex INPDAP – Restano esclusi per legge dallo sgravio, i lavoratori iscritti all’INPS Gestione ex Inpdap. Tuttavia, l'INPS precisa che i destinatari del beneficio sono i datori di lavoro iscritti alle Casse della Gestione ex Inpdap, aventi natura giuridica di “impresa privata”, al cui personale è stato riconosciuto il diritto di opzione per il mantenimento dell’iscrizione originaria a seguito del processo di privatizzazione. Per tali imprese va specificato che la percentuale dello sgravio contributivo a favore del datore di lavoro non può superare il valore di 23,80%, qualora iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPI, CPS), ovvero di 24,20%, qualora iscritti alla CTPS.

Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex Enpals – Con riferimento invece ai lavoratori iscritti alla Gestione ex ENPALS, l’INPS tiene a precisare che non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Inoltre, per tali soggetti lo sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 23,81% in relazione alla contribuzione IVS e all’1,19% in relazione alle “contribuzioni minori”; mentre lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19%.

Restituzione quote eccedenti – Infine, per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il nuovo codice causale “M964” - avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” - da valorizzare nell’Elemento -Denuncia Aziendale-, -AltrePartiteADebito-, -CausaleADebito-, del flusso Uniemens.

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