Premessa - L’INPS, con il messaggio n. 7978/2014, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione dell’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013. In particolare, sono stati introdotti per i datori di lavoro non agricoli i nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale): contrattazione aziendale (“L924” e “L925”); contrattazione territoriale (“L926” e “L927”). Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il 16 gennaio 2015.
Normativa – In particolare, stiamo parlando dello sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013. L’incentivo, disciplinato dal D.I. 14 febbraio 2014, si applica anche agli accordi aziendali e alle specifiche intese previste dall'art. 8 del D.L. n. 138/2011 (c.d. “contratti di prossimità”). Al riguardo, si ricorda che l’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo a favore delle imprese, pari al tetto massimo del 2,25% sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di “secondo livello”, relativi all’anno 2013. Tuttavia, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS, il suddetto limite può essere rideterminato nella misura del 5%. Per quanto riguarda la misura dello sgravio, la norma prevede, nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, uno sgravio contributivo articolato nel modo seguente: 25% dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; 100% sulla quota del lavoratore.
Generalità – Con riferimento all’entità dello sgravio, l’INPS premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Quindi, nel caso in cui - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo a un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante. A tal proposito, si rammenta che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Coesistenza di premi – Qualora ai lavoratori siano corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione. Per esempio, se un lavoratore percepisce una retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000, avremo la seguente situazione: premio contrattazione aziendale € 700,00; premio contrattazione territoriale € 500,00; misura massima di premio sgravabile € 675,00 (€ 30.000*2,25%); sgravio azienda € 169,00 (€765,00*25%); sgravio lavoratore € 62,00 (€ 675,00*9,19%). Quindi, secondo il meccanismo della proporzionalità avremo: sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/(€ 700+€ 500)= 58%; sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/(€ 700+€ 500)= 41%.
Operazioni societarie - Nelle ipotesi di operazioni societarie (es. fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
Aziende cessate – Per quanto riguarda le aziende che hanno sospeso/cessato l’attività, ammesse allo sgravio contributivo in commento, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). In tal caso, i datori di lavoro/committenti con obbligo di versamento della contribuzione IVS alla Gestione ex ENPALS potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza alla competente sede territoriale dell’INPS – Gestione ex ENPALS.
Modalità di recupero – I datori di lavoro non agricoli ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
• Contrattazione aziendale: “L924” e “L925”;
• Contrattazione territoriale: “L926” e “L927”;
da valorizzare nell’Elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”, del flusso UniEmens. All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Da notare che le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 gennaio 2015.
Restituzione quote eccedenti – Quanto alla restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale “M964” - avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” - da valorizzare nell’Elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteADebito”, “CausaleADebito”, del flusso UniEmens.