Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 30/2014, ha precisato che l’intervento della contrattazione di prossimità non potrà rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale in merito ai contratti a termine ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.
Il quesito – L’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari – ha avanzato istanza di interpello in merito alla possibilità di deroga, da parte della contrattazione di prossimità, ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato (pari al 20% dei lavoratori stabili).
La deroga – Per rispondere al quesito posto, il ministero del Lavoro richiama la disciplina contenuta nella c.d. “manovra estiva-bis” (art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011) la quale specifica che “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività”. Le specifiche intese, in particolare, possono riguardare esclusivamente specifiche materie elencate all’art. 2 della manovra estiva-bis, tra i quali figura il contratto a termine, per il cui utilizzo la legge contempla limiti quantitativi di natura legale e contrattuale, ai sensi degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, la cui disciplina appare pertanto derogabile attraverso la contrattazione di prossimità.
Specifiche finalità – Tuttavia, va ricordato che l’intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità e nel rispetto di alcune condizioni, che elenchiamo di seguito:
• devono essere “finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”;
• devono essere subordinate al “rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”.
Appare chiaro, quindi, come i contratti di prossimità possono sì intervenire con specifiche discipline, purché queste ultime non mettano in discussione il rispetto della cornice giuridica nella quale vanno ad inserirsi, rispettando quanto previsto a livello comunitario dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Risposta MLPS – Sulla base di quanto su illustrato, il Ministero del Lavoro conclude che l’intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.
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