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Premessa – Le nuove norme introdotte dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) in merito all’intervallo di tempo che deve intercorrere tra la stipulazione di un contratto a termine e l’altro, non si applicano per il personale della pubblica amministrazione. Infatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che l'amministrazione può stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con un soggetto utilmente collocato nella graduatoria di un concorso anche se: l'interessato abbia già avuto contratti a termine con la stessa amministrazione; la durata complessiva è pari a 36 mesi; tra un contratto e l’altro non sia ancora trascorso l'intervallo temporale previsto dalla disciplina normativa (L. n. 92/2012 c.d. “Legge Fornero”). A renderlo noto è la
Presidenza del C.d.m. – Dipartimento della Funzione Pubblica nella nota n. 37562/2012, rispondendo a un quesito avanzato dalla CCIAA di Torino.
Il quesito - A fronte dell’entrata in vigore della “Riforma del Lavoro” (L. n. 92/2012), la CCIAA di Torino ha chiesto un parere al DFP in merito agli intervalli per la stipula di una successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore. In particolare, sono stati chiesti due quesiti, ossia: se l'intervallo "lungo" (60/90) previsto dalla Riforma Fornero debba essere rispettato solo tra contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012), oppure anche tra contratti pendenti o conclusi prima della predetta data; se la circostanza che trattasi di selezioni e graduatorie diverse, sia pur per il reclutamento del medesimo profilo professionale, influisca sull'applicazione della normativa in argomento.
Riforma Fornero – Ricordiamo che la recente Riforma del Lavoro ha introdotto importanti novità nei contratti a tempo determinato in merito ai termini da rispettare per le riassunzioni. Infatti, ora, per poter riassumere lo stesso lavoratore deve aspettare un periodo di: 60gg (prima erano 10gg) per i contratti inferiori a 6 mesi; 90gg (prima erano 20gg) per i contratti superiori a 6 mesi.
Quale norma applicare? - Dunque, il D.Lgs. n. 368/2001, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato, è stato quindi parzialmente modificato dalla Riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012). In particolare, l’art. 1, c. 8, della suddetta legge prevede che il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Siccome attualmente non sono stati presi opportuni provvedimenti in merito, la normativa vigente nel settore del lavoro pubblico è quella prevista dal D.Lgs. 368/2001.
Il parere del DFP - Il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo al primo quesito avanzato dalla CCIAA di Torino, ritiene che ai fini della disciplina sull'intervallo di tempo tra successivi contratti a termine occorre prendere a riferimento la data della riassunzione e non quella del contratto anteriormente stipulato tra le stesse parti. Pertanto, la nuova disciplina sull’intervallo temporale tra successivi contratti a tempo determinato trova applicazione solo per i contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012. Per quanto riguarda invece il secondo quesito, il DFP ha precisato che qualora un lavoratore superasse un concorso pubblico per un impiego a tempo determinato, con lo stesso Ente presso cui ha già avuto un rapporto di lavoro, è possibile azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsti dal D.Lgs. n. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti.