Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 28/2013, ha chiarito che il contributo dovuto dei datori di lavoro che riducono stabilmente l'orario di lavoro in caso di solidarietà "espansiva" spetta limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.
Il quesito - ll CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’istituto dei c.d. “contratti di solidarietà espansivi” (art. 2, c. 1, D.L. 726/1984, convertito nella L. n. 863/1984). In particolare, è stato chiesto se il contributo erogato ai sensi della disposizione appena citata, in favore dei datori di lavoro che procedano a una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere altresì concesso qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni “in eccedenza” ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria.
Contratti di solidarietà espansivi – In via preliminare, il Ministero del Welfare richiama la disciplina normativa afferente alla tipologia dei contratti di solidarietà espansivi. In particolare, l’art. 2, c. 1 del decreto legge su citato dispone che “nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento”. In pratica, attraverso tale disposizione il Legislatore intende premiare quelle aziende che, programmando una riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti già in forza, provvedano contestualmente all’assunzione di nuovo personale in modo tale da “bilanciare” la predetta riduzione.
Chiarimento INPS – Il suddetto orientamento, tra l’altro, risulta confermato anche dall’INPS (messaggio n. 7787/1984 e circolare n. 1/1987) il quale afferma che “qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario”.
Risposta MLPS – Alla luce di quanto su affermato, il MLPS sottolinea che l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione.Pertanto, per rispondere al quesito avanzato dai CdL, viene affermato che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.
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