La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 9 del 22 aprile 2014, è intervenuta ad analizzare le novità introdotte dal Jobs act (D.L. 34/2014) in materia di contratti di solidarietà, al fine di comprendere i nuovi criteri con cui i datori di lavoro potranno beneficiare della riduzione contributiva. In particolare, è stato chiarito che, per fruire del beneficio contributivo il datore di lavoro interessato sarà chiamato a fare una richiesta di accesso al beneficio e le sedi INPS provvederanno ad attribuire il codice autorizzazione “7K” avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608". A tal fine, si rammenta che la verifica della riduzione dell’orario (utile per stabilire la misura percentuale di riduzione dei contributi) deve essere effettuata in relazione al singolo lavoratore e per singolo mese. Di conseguenza, le eventuali retribuzioni ultramensili, che dovessero essere corrisposte seguono lo stesso regime previdenziale stabilito nel mese.
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Contratti di solidarietà. Il punto dei CdL (96 kB)
Contratti di solidarietà. Il punto dei CdL - Lavoro & Previdenza N. 90-2014
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