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Premessa – S’incrementa la misura del trattamento di integrazione salariale. Infatti, la “Legge di Stabilità 2013” (L. n. 228/2012)ha disposto la proroga e il rifinanziamento, anche per l’anno 2013, dell’incremento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1 L. n. 863/1984.Pertanto, per quest’anno,l’integrazione salariale per i predetti contratti ammonta all’80% (prima la misura era del 60%) della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 1114 del 18 gennaio.
Contratti di solidarietà - I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi a oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di: mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 L. n. 863/84); favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 Legge 863/84). Si applica a tutto il personale dipendente ad esclusione di: dirigenti; apprendisti; lavoratori a domicilio; lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni; lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali. Tali accordi possono durare per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno) e prevede, per le oredi riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa (norma generale). Tuttavia, il D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha incrementato, per gli anni 2009 e 2010, l'ammontare dell'integrazione spettante ai soli lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva, stipulati in base all'art. 1, c. 1, della Legge n. 863/1984. Infatti, la misura dell'integrazione è elevata all’80% della retribuzione persa.
Legge di Stabilità 2013–Ora, la “Legge di Stabilità 2013” all’art. 1, c. 256 ha disposto che “l'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni”.
La misura – Ciò detto, l’Istituto previdenziale ha precisato che per le imprese più grandi o rientranti in ambito CIGS, viene confermato – per il 2013 - l'innalzamento dal 60% all'80% della CIG sulle ore di riduzione concordate.