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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 17 dell’11 luglio 2012, ha analizzato le varie tipologie contrattuali nel settore dei trasporti al fine di verificarne l’applicabilità alle stesse del regime di responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, viene chiarito che non esiste alcuna solidarietà contributiva nei contratti di trasporto. La ragione di fondo sta nel fatto che esso non è inquadrabile come un vero e proprio contratto di appalto. Ne consegue, dunque, l’inapplicabilità della disciplina che vincola appaltatore e subappaltatore per due anni dalla cessazione del contratto la corresponsione dei trattamenti retributivi dei dipendenti.
Al contrario, il regime solidale si applica nel caso di:
- appalto di servizi di trasporto;
- appalto di servizi;
- e in quelli legati alla logistica.
(prezzi IVA esclusa)