14 novembre 2012

Contratto a termine. Come comunicare la proroga?

Aggiornato il modello UniLav per attuare i nuovi termini di proroga del contratto a termine contenuti nella Riforma Fornero
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Nuove regole comunicazionali per la prosecuzione del contratto di lavoro a termine. Infatti, dal prossimo 25 novembre 2012 e fino al 10 gennaio 2013, le comunicazioni ai Centri per l'Impiego, di prosecuzione del termine inizialmente fissato, andranno trasmesse con la compilazione del modello UniLav inserendo nel quadro "data fine proroga" la data del nuovo termine. Mentre dalle ore 19.00 del 10 gennaio 2013 tale obbligo andrà assolto inserendo la data del nuovo termine nel campo "data fine proroga/prosecuzione di fatto" nel quadro "proroga" del nuovo modello UniLav, opportunamente elaborato dai tecnici del Ministero del Lavoro. Pertanto, la prosecuzione del contratto dovrà essere comunicata prima della data di scadenza stabilita inizialmente. A stabilirlo è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 15322/2012, facendo seguito al Decreto del 10 ottobre 2012 che entrerà in vigore il prossimo 25 novembre.

La proroga di fatto – La c.d. “proroga di fatto” o “coda contrattuale” consiste nel prolungamento del termine originariamente fissato nel contratto di lavoro stipulato tra datore e lavoratore. In pratica, i datori di lavoro hanno l’onere di comunicare, al centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, l’eventuale prosecuzione del rapporti di lavoro a termine, indicando, altresì la durata della prosecuzione. Tale proroga è stata ora rivista dalla Riforma del Lavoro (art. 1, c. 9, lett. f); infatti: per i contratti fino a 6 mesi la proroga opera fino a 30 giorni dopo la scadenza (prima erano 20 giorni); mentre per i contratti oltre i 6 mesi la proroga è valevole fino a 50 giorni dopo la scadenza (prima erano 30 giorni).

D.M. 10 ottobre 2012
- Il D.M. del 10 ottobre 2012, che entrerà in vigore dal prossimo 25 novembre, ha introdotto l’obbligo di comunicare preventivamente (entro la scadenza del contratto) con il modello UniLav la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato. In particolare, per il periodo intercorrente tra il 25 novembre 2012 (data di entrata in vigore del decreto 10 ottobre 2012) e il 10 gennaio 2013 (data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012), le comunicazioni di prosecuzione del termine inizialmente fissato andranno effettuate attraverso la compilazione del quadro “proroga” del modello UniLav, inserendo nel campo “data fine proroga” la data del nuovo termine del rapporto di lavoro; mentre a partire dal 10 gennaio 2013, ore 19.00, con l'entrata in vigore del decreto direttoriale l'adempimento andrà assolto mediante inserimento della data del nuovo termine del rapporto di lavoro nel campo “data fine proroga/prosecuzione di fatto” e nel campo “prosecuzione di fatto” nel quadro “proroga” dell’UniLav.

La comunicazione
– Infine, il M.L.P.S. tiene a precisare che nonostante non sono previste sanzioni se non quella della trasformazione del contratto a tempo indeterminato e della maggiorazione retributiva, è necessario effettuare la comunicazione di "proroga di fatto" anche se è stata superata la scadenza del contratto. Tuttavia, il termine per le proroghe "ordinarie" è sempre di 5 giorni dalla scadenza del termine.

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