21 novembre 2011

Contratto intermittente anche per l’addetto alle vendite

È possibile equiparare la figura dell’addetto alle vendite a quella più generica di commesso di negozio

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta all’interpello n. 46 dell’11 novembre 2011 avanzato da parte di Confindustria, ha chiarito che la tipologia di contratto di lavoro intermittente è riconducibile anche nei confronti dell’addetto alle vendite, in quanto rientrante nel più ampio “genus” di commesso di negozio quale figura declinata nel R.D n. 2657/1923. Al riguardo, il Ministero del Lavoro rammenta peraltro che, con riferimento a detta figura, il riferimento al requisito dimensionale indicato dal R.D. – Comuni di 50.000 abitanti – non incide ai fini della stipulazione di contratti di lavoro intermittente.

Il quesito – La Confindustria, in data 11 novembre 2011, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in merito all’interpretazione del D.M. 23 ottobre 2004, il quale rinvia al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 relativamente alle figure per le quali risulti ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva. In particolare, si chiede se è possibile far rientrare nella figura del “commesso di negozio”, prevista dal citato Regio Decreto (punto 14), quella di “addetto alle vendite”.

Commesso di negozio – In via preliminare, il Ministero del Lavoro si preoccupa di inquadrare le due figure, quella del “commesso di negozio” e quella di “addetto alle vendite”, al fine di coglierne le differenze e di conseguenza, rispondere al quesito posto. Con riferimento alla prima figura professionale, il “commesso di negozio”, si tratta di un lavoratore dipendente adibito a realizzare la finalità del negozio medesimo, ovvero la vendita dei prodotti, il che implica una serie di mansioni che possono variare a seconda del tipo e delle dimensioni del negozio, del reparto in cui opera oltre che dal contratto individuale e collettivo di riferimento.

Addetto alle vendite – Per quanto concerne l’addetto alle vendite, il Ministero del Lavoro spiega che si tratta di un lavoratore dipendente assegnato espressamente alle mansioni della vendita, che si esplica in sostanza nell’assistenza ai clienti per aiutarli e stimolarli all’acquisto, anche attraverso una consulenza sui prodotti provvedendo, in alcuni casi, anche alla sistemazione degli scaffali e alla verifica delle giacenze. Continuando nella definizione della figura professionale in commento, il Ministero precisa che è possibile ricondurre l’addetto alle vendite anche nell’ambito di uno show room, in cui il medesimo si coordina con il relativo responsabile il quale predefinisce le date degli appuntamenti con i potenziali clienti al fine di presentare i prodotti.

La risposta del Ministero – Esaminando la risposta del Ministero del Lavoro fornita nell’interpello in commento, emerge sostanzialmente una risposta affermativa al quesito posto. Infatti, è possibile equiparare la figura di addetto alle vendite a quella più generica di commesso di negozio, pur nell’ambito della varietà dei contesti in cui la prima potrebbe operare e delle mansioni assegnate a completamento della vendita. Si conclude pertanto che la tipologia di contratto di lavoro intermittente appare configurabile anche nei confronti dell’addetto alle vendite, in quanto rientrante nel più ampio “genus” di commesso di negozio quale figura declinata nel R.D. n. 2657/1923. Si ricorda peraltro che, con riferimento a detta figura, il riferimento al requisito dimensionale indicato dal R.D. – Comuni di 50.000 abitanti – non incide ai fini della stipulazione di contratti di lavoro intermittente.
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