La data del 16 giugno 2014 coincide per molti, in particolar modo per gli artigiani, i commercianti e i liberi professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata, con un appuntamento estremamente importante. Infatti, i suddetti soggetti sono chiamati a versare nelle casse dell’INPS il saldo contributivo 2014 e primo acconto 2015. Al riguardo, si rammenta che il versamento potrà essere comunque effettuato entro il 16 luglio 2015 scontando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
A ricordarlo è l’INPS con la circolare n. 120/2015, focalizzandosi in particolar modo sulla compilazione del quadro “RR” nel modello UNICO 2015.
Artigiani e commercianti – I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sono tenuti a compilare la sezione I del quadro RR del modello Unico PF 2015.
Per gli artigiani e commercianti il reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali è dato dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Mentre per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre al reddito d’impresa, bisogna conteggiare la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. I redditi, inoltre, devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il modello “Unico SC” (società di capitali).
Liberi professionisti – Anche i liberi professionisti senza cassa sono tenuti a compilare il quadro RR, sezione II, del modello UNICO PF 2015. Per questi ultimi, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime dell’imprenditoria giovanile”. Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel:
• Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni): rigo RE21 col. 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 388/2000); RE 23 o RE 25;
• Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): rigo RH15 o RH17; oppure RH18 col. 1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
• Quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n.98); Flag nella casella: Autonomo; rigo LM6-LM9.
La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1.
Rateizzazione – Passando alla rateizzazione, l’INPS rammenta che gli artigiani e commercianti possono rateizzare solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale. Mentre per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2014 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2015. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2015. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2015.
Compensazione – Infine, la circolare INPS spiega il meccanismo della compensazione dei contributi versati in misura eccedente rispetto al dovuto. In particolare, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito dell’INPS (www.inps.it), selezionando dall’opzione “
Elenco di tutti i servizi” l’applicazione “
Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”; poi, dal menu posto a sinistra dello schermo bisogna selezionare: “
Domande telematizzate” -> “
Compensazione contributiva” o “
Rimborso”.
L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2015 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2014 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi. La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0).