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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 15/2013, ha chiarito che il contributo addizionale introdotto dalla Riforma Fornero (art. 2, c. 28, L. n. 92/2012), pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è dovuto sia per i lavoratori somministrati a termine sia per i lavoratori somministrati in mobilità assunti con contrato di lavoro a termine.
(prezzi IVA esclusa)