20 novembre 2014

Contributo di solidarietà. Dietrofront del MLPS

La perdita dei contributi in caso di licenziamento durante la solidarietà riguarda solo i dipendenti licenziati e non tutti quelli in solidarietà

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Con circolare del 14 novembre 2014, n. 28, che annulla e sostituisce la precedente n. 26 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori indicazioni in ordine alla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà di cui all’art. 5, c. 5 e 8, del D.L. n. 148/1993 (convertita in L. n. 236/1993), al fine di assicurare una corretta e uniforme utilizzazione del suddetto ammortizzatore sociale, conformemente ai criteri di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa. In particolare, viene chiarito che qualora l’azienda licenziasse o mettesse in mobilità i lavoratori in solidarietà, perderebbe il contributo esclusivamente “in relazione ai dipendenti licenziati” e non a tutti quelli in solidarietà come precedentemente previsto.

La normativa –
Il contributo in commento, che trae origine dall’art. 5, c. 5 del D.L. n. 148/1993 (convertito nella L. n. 236/1993) recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, prevede in favore delle imprese le quali stipulino contratti di solidarietà un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario, per un periodo massimo di due anni. L’agevolazione, in sostanza, è volta a evitare o ridurre le eccedenze di personale o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Il suddetto ammortizzatore sociale, inoltre, si applica anche a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e provati operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali.

Campo di applicazione – In particolare, il suddetto contributo di solidarietà è riservato:
• alle imprese con oltre 15 dipendenti e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della Legge n. 223/1991 ove ne ricorrano i presupposti o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
• alle imprese che abbiano almeno due dipendenti, e non un numero superiore a 15, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 1, D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984;
• alle imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta fermo l'obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di 15 dipendenti, di avviare la procedura di cui all'art. 24 della L. n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti;
• alle imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali.

Requisiti – Affinché gli interessati possano accedere al contributo, devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell'inizio del regime di solidarietà; requisito, questo, che dovrà poi essere verificato dalla Direzioni Territoriali del Lavoro. Al riguardo, la circolare ministeriale rammenta che anche ai lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e agli apprendisti si può applicare il regime di solidarietà e corrispondere il relativo contributo per tutta la durata del regime di solidarietà. Mentre per le imprese artigiane il contributo può essere erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.

Interruzione e ripresa contributo –
Le imprese, dopo aver utilizzato il contributo in maniera continuativa per 24 mesi, l’interruzione necessaria non dovrà essere inferiore a un mese. Inoltre, dopo l’utilizzo della solidarietà per i primi di due anni (con accordo sindacale che preveda l’intero periodo di utilizzo) e dopo l’interruzione di cui sopra, l’eventuale prosecuzione di altri dodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per le imprese con oltre 15 dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991. In tali casi, sarà comunque necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale, che contempli anche la necessità dell’esubero.

Presentazione istanze –
Per quanto concerne la presentazione dell’istanza, l’impresa che richiede il contributo di solidarietà deve presentarla, in duplice copia, di cui una in bollo, alla D.T.L. competente. Le istanze, in particolare, vengono vagliate seguendo l’ordine cronologico di presentazione presso la D.T.L., dato quindi dal protocollo di entrata presso le stesse. La D.T.L. competente, inoltre, deve compiere: la verifica iniziale di legittimità della documentazione presentata; la verifica delle cause del manifestarsi dell'eccedenza di personale, presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo ed infine l’accertamento, con cadenza trimestrale, sull’effettiva riduzione dell'orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati.

Licenziamenti – Ciò detto, come precisato in premessa, la correzione principale riguarda il divieto di licenziare o mettere in mobilità durante tutto il regime di solidarietà. A tal proposito, la circolare n. 26/2014 del ministero del Lavoro stabiliva tale divieto, tranne che per giusta causa, sia per i lavoratori in solidarietà sia per gli altri eventuali dipendenti dell’impresa anche se non interessati direttamente all’accordo di solidarietà. Qualora ciò avvenga, precisava la circolare n. 26/2014, l’azienda avrebbe perso la propria quota di contributo in relazione a tutti i dipendenti in solidarietà, ancorché anticipata agli stessi. Ora invece, con la circolare n. 28/2014 viene specificato che l’azienda perderebbe la propria quota di contributo esclusivamente “in relazione ai dipendenti licenziati”, ancorché anticipata agli stessi.

Cessione ramo d’azienda – Quanto al trasferimento di un ramo d’azienda, l’azienda acquirente avrebbe avuto la possibilità di portare a naturale conclusione la solidarietà, a patto che avesse sottoscritto un nuovo accordo sindacale e presentato una istanza alla DTL competente. Quest’ultimo obbligo viene eliminato dalla circolare n. 28/2014, confermando la possibilità di portare a termine la solidarietà.
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