11 settembre 2012

Contributo integrativo Inarcassa. Salve le imprese di costruzioni

Il c.d. contributo integrativo all’Inarcassa non è dovuto qualora l’attività di progettazione dell’impresa edile consista nella realizzazione di un’opera
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 17/2012, ha chiarito che non è dovuto il contributo integrativo all’Inarcassa qualora l’attività di progettazione rivesta per l’impresa edile un ruolo interno e strumentale all’espletamento dell’attività principale costituita dalla realizzazione di un’opera.

Il quesito – L’ANCE (l’Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha avanzato richiesta di interpello per sapere se sussiste l’obbligo di versare il contributo integrativo all’Inarcassa, per ingegneri e architetti ex art. 10, L. n. 6/1981, anche nei confronti delle imprese edili.

Il contributo integrativo
– In via preliminare, appare opportuno inquadrare la normativa di riferimento (art. 10, della L. n. 6/1981) ai sensi del quale, “tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale” – c.d. contributo integrativo – “su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell’I.V.A”. Mentre “le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto”. Dal dettato normativo si evince dunque che il versamento dell’obbligo contributivo sussiste esclusivamente agli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto che svolgano attività di natura libero-professionale, nonché alle associazioni o società di professionisti per il personale, con la qualifica di associato, iscritto ai medesimi albi. Viceversa, il suddetto contributo non è dovuto nell’ipotesi di prestazioni svolte nell’ambito dei rapporti di collaborazione instaurati tra ingegneri e architetti, ovvero in quelli tra società di ingegneria.

Risposta del M.L.P.S. – Ciò detto, dopo un’approfondita disamina dell’art. 10, della L. n. 6/1981, il Ministero del Lavoro è giunto alla conclusione che, nel caso in cui l’attività di progettazione rivesta per l’impresa edile un ruolo interno e strumentale all’espletamento dell’attività principale costituita dalla realizzazione di un’opera, non è dovuto il versamento del contributo integrativo all’Inarcassa. L’assolvimento dell’obbligo in esame risulterebbe invece dovuto da parte di una realtà organizzativa in forma di impresa edile, con le caratteristiche, nonché i presupposti soggettivi di cui all’art. 90, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, che espleti attività di progettazione non già in proprio e funzionalmente all’oggetto sociale, quanto piuttosto in conto terzi, identificandosi pertanto l’attività stessa nel prodotto finale dell’opera intellettuale prestata dai dipendenti della società medesima.

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