29 luglio 2011

Contribuzione figurativa per gli eletti

Presentazione dell’istanza entro il 30 settembre 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus

Contribuzione figurativa - I lavoratori pubblici dipendenti iscritti all’INPDAP ed eletti nell'ultima legislatura nelle Regioni hanno diritto a chiedere il riconoscimento della contribuzione figurativa per la copertura, ai fini pensionistici, dell'intero periodo di aspettativa lavorativa per l'espletamento del mandato elettorale. (INPDAP, Nota operativa n. 19 del 25 luglio 2011)

Diritto di accredito figurativo - L’Istituto previdenziale ritiene opportuno richiamare preventivamente l'attenzione circa gli adempimenti da assolvere e la documentazione da produrre, cui l'esercizio di tale diritto è subordinato.

Il termine è perentorio - Il riconoscimento del diritto di accredito figurativo è subordinato alla formalizzazione di apposita istanza da parte del Consigliere, lavoratore dipendente collocato in aspettativa, da inoltrare alla scrivente Direzione, Ufficio I, entro il termine perentorio del 30 settembre 2011 (quale anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa concessa dal proprio Ente datore di lavoro), pena la decadenza dal diritto medesimo.

Rinnovo dell’istanza - L’istanza si intenderà tacitamente rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo, salvo espressa manifestazione contraria.

Presentazione tardiva della domanda - La presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all'accredito esclusivamente con riferimento all'anno nel quale si è verificata l'omissione. Si informa, altresì, che da quest' anno è disponibile sul sito dell'Istituto, l'apposita modulistica relativa all'istanza in commento, da compilare e da inviare con le ordinarie modalità.

Al fine del riconoscimento dell’accredito figurativo, successivamente alla domanda, gli interessati sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici relativi alla quota a carico del lavoratore, da calcolare sull'imponibile contributivo valevole ai fini pensionistici, determinata sulla retribuzione virtuale che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio.

La scadenza. Versamenti con F24 - Il termine ultimo per il versamento è previsto per il 31 ottobre successivo e, tale riferimento temporale costituisce il termine di scadenza per ciascun versamento, per ogni anno successivo al corrente, nel periodo di espletamento del mandato elettivo, oltre il quale maturano le somme aggiuntive di cui all'art. 116, comma 8, della legge 388/2000. Detto versamento deve essere effettuato tramite modello F24 - versamenti con elementi identificativi, con le modalità indicate nella circolare n. 19 del 19 ottobre 2010, e non più sul C/C postale n. 30946008. Ciò allo scopo di consentire l'acquisizione automatica dei versamenti ai fini dell'implementazione della posizione assicurativa dell'iscritto.

Le causali da utilizzare - Al riguardo, è bene precisare che, al fine della rintracciabilità dei versamenti, deve essere indicato il codice fiscale dell'interessato nell'apposito campo del modello F24, nonché il codice identificativo della causale, corrispondente alla cassa pensionistica cui lo stesso risulta iscritto e che di seguito si elencano:

- P138 Cassa CTPS Contribuzione figurativa per cariche elettive;
- P238 Cassa CPDEL Contribuzione figurativa per cariche elettive;
- P338 Cassa CPI Contribuzione figurativa per cariche elettive;
- P438 Cassa CPUG Contribuzione figurativa per cariche elettive;
- P538 Cassa CPS Contribuzione figurativa per cariche elettive.

Correttezza dei versamenti - L’INPDAP precisa che la correttezza dei versamenti è oggetto di una apposita verifica e confronto con le informazioni relative all’imponibile contributivo che l’amministrazione di appartenenza, quale datore di lavoro del consigliere, è tenuta a trasmettere all’istituto di previdenza.

Gestione del credito - L’INPDAP, infine, ricorda che, per i periodi di contribuzione figurativa è comunque dovuto il contributo obbligatorio dello 0,35% della base contributiva e pensionabile, a carico del solo lavoratore dipendente, per iscrizione alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali (art. 1 , comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n.662).

Anche il versamento dello 0,35% deve essere effettuato tramite modello F24 versamenti con elementi identificativi, nel quale, oltre all'annotazione del codice fiscale, va indicato il sotto riportato codice identificativo della causale: P9-38 CASSA UNICA CREDITO, Contributo 0,35%.

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