19 giugno 2015

Controlli a distanza. Come si comportano gli altri Paesi?

I CdL accolgono positivamente una norma che mira a tutelare l’impresa dall’utilizzo improprio degli strumenti di comunicazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
La Fondazione Studi CdL, con l’approfondimento del 19 giugno scorso, analizza la normativa contenuta nell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che va ad attualizzare un impianto normativo risalente al 1970. Il nuovo schema di Decreto Legislativo, in particolare, non "liberalizza" i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di "strumenti di controllo a distanza" ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull'utilizzo della posta elettronica e di internet.

Infatti, come già la norma originaria dello Statuto, anche questa nuova disposizione prevede che gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati, esclusivamente:
• per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
• previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero.

La modifica all'articolo 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possono essere considerati "strumenti di controllo a distanza" gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore "per rendere la prestazione lavorativa" (una volta si sarebbero chiamati gli "attrezzi di lavoro"), come pc, tablet e cellulari. In tal modo, viene fugato ogni dubbio - per quanto teorico- circa la necessità del previo accordo sindacale anche per la consegna di tali strumenti.
Inoltre, l'espressione "per rendere la prestazione lavorativa" comporta che l'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che "serve" al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste "modifiche" possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l'accordo sindacale o l'autorizzazione. Perciò, appare opportuno ribadire che non si autorizza nessun controllo a distanza; piuttosto, si chiariscono solo le modalità per l'utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti.
Ma come si comportano gli altri Paesi in merito alla normativa sul controllo a distanza? Una risposta ci viene fornita direttamente dagli esperti della Fondazione Studi CdL che mettono a confronto il nostro impianto normativo con quello degli USA, Gran Bretagna e Francia.

Stati Uniti - In America emerge una forte preoccupazione per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro per tutte le comunicazioni spedite dai dipendenti sia lavorative sia personali. Tale responsabilità è stata riconosciuta nelle ipotesi di downloading di pornografia, molestie sessuali o razziali a colleghi via mail, dichiarazioni diffamatorie verso terzi, creazione di un ambiente di lavoro ostile determinato dalla diffusione nell’ambito di lavoro di materiale pornografico scaricato da Internet. In questo senso viene giustificato un attento controllo da parte del datore di lavoro in riferimento alla menzionata attività di comunicazione. Si sottolinea, a difesa del lavoratore, che la normativa della Costituzione Federale americana tutela i dipendenti federali pubblici attraverso il 4° Emendamento nelle ipotesi di irragionevoli indagini del governo federale e locale.

Gran Bretagna - Il sistema britannico invece, ha quale presupposto logico-giuridico quello della proprietà esclusiva dell’imprenditore dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, principio che si estende pertanto anche al sistema informatico aziendale, ivi compresa la posta aziendale.

Francia - Il sistema francese, infine, pone l’attenzione sulla necessità che l’impresa debba proteggersi rispetto alla continua evoluzione di internet e dei sistemi telematici, ciò anche nei confronti dei dipendenti ai quali siano stati forniti strumenti per l’esercizio della loro attività lavorativa, al fine di evitare abusi e azioni pregiudizievoli nei confronti del datore di lavoro.
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