13 ottobre 2015

Controlli a distanza. Il nuovo art. 4

Lavoro e Previdenza n. 181-2015

La Fondazione Studi CdL, con la Circolare n. 20 dell’8 ottobre 2015, ha fornito tutti i chiarimenti necessari dell’intervento di riforma operato all’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, il quale agisce sulla disciplina prevista dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), che nel titolo riservato alla tutela della libertà e della dignità del lavoratore, fissa, come da rubrica, i principi in materia di installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività lavorativa. Sul punto, è stato sottolineato come il Governo abbia comunque lasciato inalterata la dignità e la riservatezza del lavoratore, che permangono quali diritti la cui tutela è primaria. Infatti, l’adeguamento della norma è volta a importare comunque una disciplina del controllo a distanza su impianti e strumenti, con esclusione della possibilità di controllare la sola prestazione lavorativa del dipendente. Dunque, come più volte detto anche dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, la delega è destinata ad attuare una evoluzione normativa adeguata alle esigenze dell’evoluzione tecnologica, per ridefinire i canoni di congruità del controllo a distanza, rispetto al mutato contesto organizzativo e produttivo. Infatti, l’unica deroga è riferita agli strumenti (tipo telefonini e computer aziendali) utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
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