Non serve più l’autorizzazione del sindacato o del Ministero del Lavoro per controllare a distanza i lavoratori mediante telefonini, tablet, pc o comunque strumenti di lavoro dati in uso al dipendente. In compenso, il datore di lavoro dovrà rispettare le norme previste dal Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e informare preventivamente i lavoratori mediante la redazione di un regolamento aziendale nel quale vengono spiegati punto per punto i limiti di utilizzo di tali strumenti.
È questa in soldoni la soluzione adottata dal Governo per attualizzare una norma (art. 4 dello Statuto dei lavoratori) rimasta per troppo tempo immutata.
La novità è rinvenibile all’interno del Decreto Legislativo sulle “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, approvato il 4 settembre scorso in Cdm.
Vecchio art. 4 - In precedenza, il vecchio art. 4 dello Stato dei Lavoratori (L. n. 300/1970) consentiva l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, esclusivamente se:
• richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro;
• previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
Nuovo art. 4 – Dopo l’intervento del suddetto decreto legislativo, l’art. 4 ne esce in sostanza “parzialmente” liberalizzato. Ebbene sì, se da un lato cade l’autorizzazione sindacale o amministrativa, restano comunque in piedi sia il rispetto del Codice della privacy e in particolare il provvedimento del Garante del n. 13 del 1° marzo 2007 sia la preventiva informazione ai lavoratori dei limiti di utilizzo delle apparecchiature di controllo.
A tal proposito, è importante sottolineare come la semplificazione sta anche nel fatto che la norma rimette al datore di lavoro la decisione di intendere uno strumento “necessario” per controllare a distanza il proprio datore di lavoro. È quindi molto facile dedurre che la categoria degli strumenti in genere utilizzati a tale fine, sarà ben presto allargata, alla luce anche di una tecnologia che facilmente riesce a reperire informazioni utili al datore di lavoro.
Infine, è importante sottolineare come le informazioni raccolte dal datore di lavoro “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, quindi potenzialmente anche a fini disciplinari.
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