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Il Ministero del lavoro, con circolare 4.7.2011 n. 16, ha precisato che i controlli unificati di tutte le autorità che operano nell’ambito della vigilanza sul lavoro si realizzerà solo a seguito della emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 7 della c.d. “legge per lo sviluppo”.
Il primo comma del citato art. 7 prevede, alla lett. a), che “[...] il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni [...]”.
Il comma due, lett. a), punto 1 del medesimo articolo rinvia ad un apposito decreto interministeriale la disciplina, tra l’altro, delle modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva e il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi.
Con la circolare n. 16 del 2011 il Ministero del lavoro rileva che l’esplicito rinvio ad apposito decreto interministeriale porta a ritenere non immediatamente applicabile la disciplina di cui al citato art. 7, fino all’emanazione di tale decreto.
Precisa il Ministero che la concreta definizione delle modalità di programmazione, coordinamento e informativa reciproca rappresenta un adempimento necessario per evitare la sovrapposizione degli interventi e la non ripetibilità degli stessi nell’arco dei sei mesi.
Da ciò consegue che, fino all’emanazione del decreto attuativo, il personale ispettivo continuerà ad operare secondo procedure, termini e modalità indicati dalla vigente disciplina normativa e amministrativa e, in particolare, dall’art. 33 della L. n. 183/2010.