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Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 23/2012, ha chiarito che in caso di trasformazione di cooperativa in società per azioni, il datore di lavoro ai fini del corretto assolvimento degli obblighi in materia di soggetti disabili da assumere, dovrà tenere in considerazione l’eventuale nuovo assetto occupazionale derivante del mutamento della compagine societaria.
Il quesito – L’ANISA (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio) ha avanzato richiesta di interpello in merito alla problematica concernente il corretto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, nell’ipotesi di modifica della ragione sociale di una cooperativa in S.p.a. In particolare è stato chiesto in quale misura il mutamento dell’assetto societario possa incidere sui criteri di individuazione dell’organo aziendale utili ai fini della determinazione della quota riserva, riferendosi al personale già impiegato in qualità di socio lavoratore della cooperativa.
Chiarimenti preliminari – In via preliminare viene chiarito che il mutamento della forma giuridica di una cooperativa si differenzia sia dal trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., che dalla fattispecie concreta afferente all’acquisizione di personale già impiegato nell’esecuzione di un appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, per legge o per contratto collettivo. Al riguardo il Ministero del Lavoro fa riferimento all’interpello n. 30/2011, secondo il quale le operazioni negoziali, implicando cambiamenti nella titolarità dell’attività economica organizzata, determinano in capo al nuovo datore di lavoro un sostanziale nonché stabile ampliamento della base occupazionale, cui è necessario riferirsi ai fini dell’esatta determinazione della quota di riserva. Al contrario nell’ipotesi di acquisizione di personale già impiegato in un appalto (c.d. “cambio appalto”) l’incremento occupazionale assume carattere provvisorio, in quanto destinato a subire inevitabilmente una contrazione al termine dell’esecuzione dell’appalto stesso.
La risposta del M.L.P.S. – Alla luce di quanto finora affermato, è stato chiarito che ai fini dell’assolvimento degli obblighi del collocamento obbligatorio, la modifica della ragione sociale di una cooperativa in società per azioni non è assimilabile né all’ipotesi di trasferimento d’azienda, né tantomeno a quella di c.d. cambio appalto, per cui bisogna basarsi sul nuovo assetto occupazionale derivante dal mutamento della compagine societaria.