26 giugno 2013

Coop portuali esclusi dalla mobilità

Restano esclusi dall’indennità di mobilità i soci lavoratori di coop portuali
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 18/2013, ha chiarito cheil versamento della contribuzione all'INPS da parte delle cooperative portuali non include tra i beneficiari della indennità in argomento i soci lavoratori portuali dipendenti. Pertanto, i soci lavoratori di coop portuali non hanno titolo a beneficiare dell’indennità di mobilità, nemmeno nel caso in cui la cooperativa versi il relativo contributo all’INPS.

Il quesito
– L’ANCIP (l’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali) e la FILT-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), con due distinte istanze di interpello, hanno chiesto se è possibile applicare la disposizione di cui all’art. 7, L. n. 223/1991 nei confronti dei soci lavoratori di cooperative portuali in caso di licenziamento collettivo disposto ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge citata. In particolare, è stato chiesto se i suddetti lavoratori, dipendenti di cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie portuali ex art. 21, L. n. 84/1994, siano o meno destinatari dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, L. n. 223/1991, previo pagamento della relativa contribuzione all’INPS.

Chiarimenti preliminari
– In via preliminare, il Ministero del Lavoro ha chiarito che dall’analisi sistematica di diverse disposizioni che regolamenta la materia degli ammortizzatori sociali, si evince che i soci lavoratori dipendenti delle cooperative ivi elencate risultano esclusi dalla possibilità di fruire dei trattamenti d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Tale esclusione, in particolare, non è venuta meno neanche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, c. 2, della L. n. 236/1993 che prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1, 4 e 24 della L. n. 223/1991 ai soci di cooperative di produzione e lavoro.

Imprese in crisi – Differente è la situazione in caso di eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli artt.16 e 18 della Legge n. 84/1994, in quanto disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla L. n. 223/1991.L’art. 16 della citata legge dispone, infatti, l’erogazione dell’indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale stabilendo che “nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore [...], ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7”.

La risposta – La risposta ministeriale è negativa. Infatti, in relazione al suddetto dettato normativo le cooperative portuali in argomento, risultando escluse dalla disciplina delle integrazioni salariali per CIGS, non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione e, di conseguenza, i soci lavoratori portuali dipendenti non possono beneficiare dell’indennità di mobilità, nonostante l’eventuale versamento del contributo all’INPS da parte della cooperativa.

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