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La Corte di cassazione ha precisato che, in tema di NASpI, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 22 del 2015, include anche le giornate di ferie e/o riposo retribuito, in quanto costituenti pause essenziali e connaturali del rapporto di lavoro, costituzionalmente garantite.
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