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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 17/2013, ha chiarito che le cooperative portuali aventi come organico esclusivamente lavoratori temporanei, destinatari dell’indennità di mancato avviamento, non devono versare il contributo per CIGS, per quanto concerne i periodi antecedenti il 2008.
Il quesito – La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti FILT – CGIL ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione delle norme concernenti il versamento contributivo per CIGS ex art. 9, L. n. 407/1990 da parte di società cooperative portuali, ex art. 21, comma 1 lett. b), L. n. 84/1994, in favore dei lavoratori che prestano lavoro temporaneo nei porti, a seguito delle novità introdotte dalla Riforma Fornero (art. 3, L. n. 92/2012). In particolare, è stato chiesto quale sia la normativa applicabile per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (convertito nella L. n. 2/2009) che ha introdotto una specifica indennità in favore dei lavoratori temporanei delle predette società cooperative.
Quadro normativo – In via preliminare, il Ministero del Lavoro afferma che i trattamenti di integrazione salariale erogati alle compagnie e gruppi portuali successivamente alla trasformazione delle medesime società in cooperative portuali (art. 21, c. 1, lett. b della L. n. 84/1994), non ha subito modifiche in relazione al versamento contributivo agevolato ex art. 9, L. n. 407/1990. Inoltre, viene sottolineato che il predetto obbligo è dovuto in linea generale ai fini della concessione dei trattamenti di cassa integrazione per situazioni di crisi.
Indennità di mancato avviamento – L’indennità di mancato avviamento (ex art. 19, c. 12, del D.L. n. 185/2008) rappresenta invece uno strumento di cui beneficiano esclusivamente i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo ex lege n. 84/1994. Ne consegue che, qualora le aziende fruiscano soltanto dell’indennità di mancato avviamento, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 9, con riferimento alla contribuzioni agevolate afferenti alla CIGS.
Riforma Fornero – Al riguardo, è intervenuta anche la Riforma del lavoro (art. 3, c. 3, L. n. 92/2012) che ha esplicitamente esteso solo a decorrere dal mese di gennaio 2013 l’obbligo contributivo per CIGS ex art. 9, L. n. 407/1990, alle imprese e agenzie di cui all’art. 17, c. 2 e 5 della L. n. 84/1994, nonché alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21, c. 1, lett. b), della medesima Legge.
La risposta del MLPS – Alla luce di quanto sopra evidenziato il MLPS ritiene dunque che per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, nei confronti delle predette cooperative portuali aventi come organico esclusivamente lavoratori temporanei, destinatari dell’indennità di mancato avviamento, non è dovuto il versamento contributivo di cui all’art. 9 della L. n. 407/1990.