9 aprile 2013

Crisi aziendale o occupazionale. Ok all’erogazione dell’ASpI

Riepilogata la disciplina dell’ASpI in favore dei lavoratori sospesi in caso di crisi aziendale o occupazionale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Disco verde per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione (ASpI) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti contributivi e assicurativi. Esso viene concesso a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà previsti dalla Riforma del Lavoro (art. 3, c. 4 della L. n. 92/2012). Il trattamento, inoltre, è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015. A darne l’ok è l’INPS con la circolare n. 36/2013.

Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali
- Per sospensioni “per crisi aziendali o occupazionali” s’intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti.

I beneficiari
– Possono beneficiare del nuovo ammortizzatore sociale: i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l’edilizia, per i lapidei e per l’agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 12, c. 1, della L. n. 223/1991 e s.m.i. Restano esclusi invece: i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale; i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate; i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale. Per quanto concerne gli apprendisti, l’assetto delle tutele – a decorrere dal 1° gennaio 2013 - è la seguente: in caso di eventi di disoccupazione involontaria e cessazione del rapporto di lavoro, a essi spetta la indennità di disoccupazione ASpI e mini AspI; in caso di sospensione del rapporto di lavoro, a essi spetta – in presenza dei requisiti richiesti – la tutela in commento.

Requisiti e condizioni – Per poter accedere all’ASpI è necessario: che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, precisando che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato; essere in possesso di un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.

L’importo - L’indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile, se questa è pari o inferiore per il 2013 a 1.180 euro mensili; se superiore è pari 885 euro (75% di 1.180 euro) più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il limite di 1.180, comunque per un importo non superiore a euro 931,28 euro ovvero 1.119,32 a seconda, rispettivamente, che la retribuzione di riferimento sia pari (o inferiore) a 2.014,77 euro ovvero superiore.

La durata – L’indennità in argomento dura per un massimo di 90 giornate da computare nel biennio mobile, calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di sospensione del lavoratore, per la quale l’azienda abbia presentato rendicontazione all’INPS e considerando le 104 settimane immediatamente precedenti tale data.

Le domande
– Il modello di domanda da utilizzare è il “MOD.DS/Sosp COD.SR74 – 2013/2015”, e va presentato esclusivamente in via telematica.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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