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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 12/2013, ha chiarito che non è necessaria l’autorizzazione preventiva di cui agli artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003 per lo svolgimento dell’attività di crowdsourcing qualora quest’ultima promuova la stipulazione di contratti di natura commerciale tra i quali la compravendita e l’appalto. Nelle ipotesi in cui l’attività di crowdsourcing involga, invece, la conclusione di contratti d’opera professionale ex art. 2222 c.c., appare necessario richiedere l’autorizzazione ai sensi della citate disposizioni normative esclusivamente se dalla stipulazione di questi contratti consegua un’attività prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione.
(prezzi IVA esclusa)