18 settembre 2015

CU 2015. Ultimatum per le correzioni

Occhio alle CU errate: c’è tempo fino a lunedì prossimo per sanare le certificazioni

Autore: Redazione Fiscal Focus
La data del 21 settembre 2015 coincide con un adempimento estremamente importante per i sostituti d’imposta, in quanto scade l’ultimo giorno utile per procedere alle correzioni di eventuali errori commessi nelle Certificazioni Uniche già inviate entro lo scorso 9 marzo. Si tratta, in particolare, delle CU relative a categorie reddituali non dichiarabili mediante il modello 730 (redditi di lavoro autonomo, provvigioni, ecc.), corrisposti dai sostituti d’imposta nel 2014.

Ma come devono essere gestite le correzioni? Cosa succede in caso di errata trasmissione della CU?

Correzione CU – Iniziamo col dire che qualora si dovesse procedere alla correzione di una CU già inviata, si dovrà spedire direttamente un nuovo modello sostitutivo e/o di annullamento con l’elaborazione di una nuova attestazione che sostituisce in tutto o in parte quella inviata precedentemente. Non è infatti possibile integrare o eliminare direttamente i dati di una certificazione già presente e la nuova fornitura sostituisce integralmente la precedente.
Al riguardo, è bene specificare che in caso di una CU errata riferibile all’interno di una fornitura contenete altre certificazioni, basta semplicemente procedere all’invio sostitutivo della sola attestazione errata. Infatti, non è necessario in tal caso procedere prima con l’annullamento della certificazione e poi con l’invio di un nuovo modello.

Sostituzione CU – L’Agenzia delle Entrate nelle Faq del 6 marzo scorso detta le modalità attraverso le quali procedere alla sostituzione di una Certificazione errata. In tal caso, gli step da seguire sono i seguenti:
• barrare la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio;
• compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche dei dati fiscali;
• impostare con il valore “S” il campo 9 della parte fissa del record “D” della CU che si intende sostituire;
• riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record “D” il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire.

Sul punto, è bene tenere presente che nel caso in cui nella certificazione originaria che si sostituisce era presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova certificazione dovrà contenere sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo, ancorché le modifiche abbiano interessato solo una parte della certificazione unica.

Annullamento CU
– Differente è invece il procedimento di annullamento di una o più certificazioni presenti all’interno di una fornitura. In quest’ultimo caso, bisogna procedere come segue:
• barrare la casella “Annullamento” posta in alto nel frontespizio del modello;
• compilare una nuova certificazione riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente;
• impostare con il valore “A” il campo 9 della parte fissa del record “D” della certificazione unica che si intende annullare;
• riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record “D” il protocollo telematico attribuito dai servizi telematici alla singola certificazione che si intende annullare.

In questo caso i record “G” e “H” non devono essere riportati. A seguito dell’annullamento l’utente potrà inviare nuovamente la certificazione corretta o integrata nel suo contenuto.

Attenzione. Se nella stessa fornitura telematica sono presenti sia Certificazioni da annullare che Certificazioni da sostituire, si dovrà barrare sia la casella “Annullamento” che la casella “Sostituzione”.

Aspetto sanzionatorio – L’importanza dell’adempimento è ancora più accentuato se guardiamo alle sanzioni, pari a 100 euro, a carico del sostituto d’imposta in caso di errata o omessa trasmissione delle CU. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 19 febbraio 2015 ha chiarito che i sostituti d’imposta potevano effettuare correzioni nella trasmissione delle CU, senza incorrere nella suddetta per ogni CU (errata, incompleta o omessa) di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2014, nella sola ipotesi, in cui ritrasmettevano una nuova CU entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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