Scade oggi l’ultimo giorno utile per l’invio telematico del modello “Ordinario” della CU all’Agenzia delle Entrate. E mentre gli operatori del settore stanno per terminare l’inoltro delle ultime Certificazioni, ecco che si pensa già alle eventuali rettifiche e sanzioni in caso di dati omessi o errati. Dunque, appare opportuno riepilogare brevemente i principali aspetti da tenere d’occhio per evitare d’incorrere nella novellata disciplina sanzionatoria.
Nuovo regime sanzionatorio – Come anticipato, da quest’anno, gli operatori del settore dovranno fare i conti anche con il “nuovo” regime sanzionatorio in caso di omesso, tardivo o errato invio della certificazione (art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015). In realtà, i nuovi limiti sanzionatori sarebbero dovuti andare in vigore dal 1° gennaio 2017, ma per effetto della recente Legge di Stabilità (art. 1, co. 952 della L. n. 208/2015) i tempi si sono accorciati esattamente di un anno.
In particolare, l'art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto nell’ambito dell'art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/1998, nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione Unica. In particolare, le novità sono due:
1. è stato previsto un limite massimo di sanzione fissato a 50.000 euro per sostituto d'imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'art.12 D.lgs.472/1997;
2. è stato disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal 7 marzo di ogni anno, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro
Rimane ferma invece, come per lo scorso anno, la sanzione di € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.
In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 14 marzo (essendo il 12 marzo sabato).
È bene tenere presente che, anche per quest’anno, non vi è la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso nel caso di omissioni o errori nell’invio.
Invio telematico e Cu scartata – Ma vediamo ora come avviene l’inoltro telematico della CU e come l’operatore potrà porvi rimedio laddove si accorgesse di aver per esempio omesso un dato.
Premesso che dallo scorso anno il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- direttamente;
- ovvero, tramite un intermediario abilitato;
secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.
È fondamentale, quindi, monitorare il recapito telematico di queste ricevute per assicurarsi sul fatto che la procedura si sia conclusa in modo corretto.
Ma cosa bisogna fare i caso di scarto telematico? Ebbene, se lo scarto riguarda l’intero file telematico, In tal caso il soggetto dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario di tutte le Certificazioni, se invece riguarda singole certificazioni, In quest’ultimo caso il soggetto dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente le sole Certificazioni rettificate. Si deve tener presente che non si devono ritrasmettere le certificazioni già accolte.
Proroga per gli autonomi – Infine, si ricorda che la scadenza del 7 marzo 2016 non interessa i redditi non dichiarabili mediante il Mod. 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), atteso che questi ultimi possono essere dichiarati– così come per lo scorso anno - anche dopo la predetta data senza l’applicazione di sanzioni, ossia entro il termine per la presentazione del modello 770 (1° agosto 2016).
È bene tenere presente che l’invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce l’obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno (scadenza che slitta al 1° agosto 2016 in quanto cade di domenica). Infatti, al fine di evitare una duplicazione di informazioni, e per rispondere all’esigenza di semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, il Modello 770/2016 è composto dei soli quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) e non contiene più i dati di dettaglio delle singole Certificazioni Uniche le quali sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate autonomamente.
Ciò in considerazione del fatto che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 953 della L. n. 208/2015) equipara “a tutti gli effetti” le trasmissioni telematiche dei dati contenuti nelle CU alla esposizione dei medesimi nella dichiarazione dei sostituti d’imposta. Dunque, i due adempimenti non possono più essere considerati alternativi atteso che le informazioni contenute nella Certificazione Unica non sono più ricomprese nel Modello 770.