7 febbraio 2013

CUD 2013. A breve la consegna

Entro il 28 febbraio 2013 i datori di lavoro/enti pensionistici dovranno rilasciare il CUD 2013 al lavoratore
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Importante adempimento in vista per i datori di lavoro. Quest’ultimi, infatti, dovranno inoltrare entro il 28 febbraio 2013 la certificazione unica dei redditi relativi all’anno 2012 (CUD 2013) a dipendenti e collaboratori per rendere conto del rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato, intercorso l’anno scorso in ogni aspetto sia fiscale che previdenziale. A tal proposito, ricordiamo che di recente l’Agenzia delle Entrate ha licenziato tramite pubblicazione sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it) il modello che i sostituti d’imposta devono consegnare, in duplice copia, al lavoratore. Da quest’anno, inoltre, c’è una novità importante: ossia la trasmissione del CUD in forma telematica (anche se il cittadino conserva la facoltà di riceverla in maniera cartacea).

Termini di consegna – Il “CUD 2013”, che serve per documentare ciò che si è percepito nel periodo d’imposta 2012, va rilasciato entro il 28 febbraio 2013. Tuttavia, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la certificazione va consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore.

Legge di Stabilità 2013 – A tal proposito, appare opportuno ricordare che di recente la Legge di Stabilità 2013 (art. 1, c. 114, L. n. 228/2012) ha previsto che, a decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile il CUD in modalità telematica. Tuttavia, il cittadino ha facoltà di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

Le novità - Le novità sostanziali rispetto all’anno scorso riguardano, oltre ai punti relativi alla cedolare secca, il punto 123 in cui va inserito l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro che i lavoratori (di prima occupazione) possono portare in deduzione nei 20 anni successivi al quinto anno di iscrizione al fondo di previdenza complementare; e il punto 126, dove il sostituto d’imposta dovrà indicare il numero degli anni residui (rispetto ai 20 originari). Viene modificata, inoltre, l'annotazione “CB”, che ora serve per rilevare l'ammontare dei sussidi, delle erogazioni liberali, nonché dei benefici in genere, esenti da imposta, concessi sia dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nelle aeree colpite dal sisma verificatosi nel 2012 (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova ecc.) sia dai datori di lavoro operanti negli stessi territori, a favore dei propri dipendenti anche non residenti nelle medesime zone. Infine, nel “CUD 2013” trova posto anche l’agevolazione introdotta e prorogate nel 2011 relative all’imposta sostitutiva del 10% sulle somme legate alla produttività e all’efficienza organizzativa aziendale nel settore privato.

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