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Premessa – Siamo alle battute finali. Giovedì prossimo, 28 febbraio 2013, i datori di lavoro che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso del 2012, devono consegnare la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, assieme alle istruzioni per la compilazione della stessa, e al modulo per l'opzione dell'otto e del cinque per mille. Da quest’anno, inoltre, c’è una novità importante: il CUD telematico. Infatti, la “Legge di Stabilità 2013” (L. 228/2012) all’art. 1, c. 114 ha previsto che “dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica”. Tuttavia il cittadino conserva la possibilità di richiederlo in maniera tradizionale, ossia cartacea.
Termini di consegna - La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (Modello CUD), che serve per riassumere i dati fiscali e contributivi relativi alle retribuzioni e ai compensi erogati durante l’anno solare precedente, deve essere consegnata al contribuente in duplice copia, entro la fine del corrente mese. Differente è il discorso in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il documento va consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore.
La sanzione – È meglio affrettarsi poiché in caso di mancata o tardiva consegna della certificazione in commento, ovvero rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
Le novità - Le novità sostanziali rispetto all’anno scorso riguardano, oltre ai punti relativi alla cedolare secca, il punto 123 in cui va inserito l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro che i lavoratori (di prima occupazione) possono portare in deduzione nei 20 anni successivi al quinto anno di iscrizione al fondo di previdenza complementare; e il punto 126, dove il sostituto d’imposta dovrà indicare il numero degli anni residui (rispetto ai 20 originari). Viene modificata, inoltre, l'annotazione “CB”, che ora serve per rilevare l'ammontare dei sussidi, delle erogazioni liberali, nonché dei benefici in genere, esenti da imposta, concessi sia dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nelle aeree colpite dal sisma verificatosi nel 2012 (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova ecc.) sia dai datori di lavoro operanti negli stessi territori, a favore dei propri dipendenti anche non residenti nelle medesime zone. Infine, nel “CUD 2013” trova posto anche l’agevolazione introdotta e prorogate nel 2011 relative all’imposta sostitutiva del 10% sulle somme legate alla produttività e all’efficienza organizzativa aziendale nel settore privato.
Redditi esenti – In extremis arriva anche un’importante indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla compilazione del CUD. In particolare, viene chiarito che i sostituti d'imposta non sono obbligati a indicare i redditi esenti da loro erogati nella nuova annotazione BQ del CUD se i sistemi informativi di cui dispongono non consentono di ottenere questo dato entro il 28 febbraio. Dal momento che i redditi esenti non incidono sulla corretta determinazione delle imposte dovute da parte del contribuente e non vanno indicati in dichiarazione, l'Agenzia, in presenza di difficoltà di gestione del dato, riconosce al sostituto la possibilità di non redigere l'annotazione BQ relativa ai redditi 2012. Nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente tali redditi esenti potrà, quindi, non rilasciare il Cud 2013.