18 febbraio 2014

CUD 2014. Il punto dei CdL

Riepilogate le novità contenute nel modello CUD 2014 che interessano aziende e consulenti del lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - In vista dell’imminente scadenza della consegna del modello CUD 2014 (28 febbraio 2014), la Fondazione Studi dei CdL – con la circolare n. 3/2014 - ha pensato bene di analizzare alcune novità che emergono dalla nuova modulistica, in particolare i contributi per l'assistenza sanitaria e la previdenza complementare.

Il provvedimento - L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 5131 del 15 gennaio 2014, ha definitivamente approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2014”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Il modello definitivo, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), dovrà essere consegnato - in duplice copia - dai datori di lavoro ed enti pensionistici ai lavoratori dipendenti, entro il 28 febbraio 2014, per documentare i dati fiscali e contributivi dei lavoratori relativi all’anno 2013.

Contributi per assistenza sanitaria –
La prima novità analizzata concerne i “contributi per assistenza sanitaria”, che saranno annotati con il codice AU, la cui descrizione è la seguente: “Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l’annotazione deve essere la seguente: Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l’ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro […]”. L’ammontare dei contributi da versare alle casse sanitarie che non hanno ottenuto, per l’anno 2013, l’attestazione di iscrizione all’anagrafe dei Fondi sanitari, va valorizzato nel campo 132. Al riguardo, i CdL fanno notare come lo stesso importo confluisce anche nel campo 1 del modello CUD poiché il predetto versamento, non avendo le caratteristiche per rientrare nell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente nei limiti di euro 3.615,20 di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, sarà stato assimilato a un qualsiasi fringe benefit, quindi, se di importo superiore ai 258,23 euro, ha concorso alla formazione del reddito imponibile. Di conseguenza le spese mediche (anche se rimborsate dalla cassa) sostenute dal dipendente a fronte del versamento alla cassa sanitaria potranno essere portate in deduzione/detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Gli esperti della Fondazione Studi analizzano altresì il caso in cui nello stesso periodo di imposta siano stati effettuati versamenti a favore sia di casse iscritte all’anagrafe dei fondi sanitari (che quindi consentono l’esclusione dal reddito), sia di casse che tale iscrizione non hanno. In questo caso il campo 132 dovrà essere compilato in sommatoria dei diversi versamenti, avendo cura poi di indicare nell’annotazione AU, separatamente, la quota parte che riferisce alla prima ed alla seconda casistica.

Contributi per la previdenza complementare – Il secondo aspetto su cui la circolare si focalizza, sono i contributi dovuti per la previdenza complementare, da annotare con il codice CC. In particolare, ai punti 120 e 121, denominati rispettivamente “Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2” e “Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2”, le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014 chiariscono che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non sia stato superato il limite di deduzione fissato in 5.164,57 euro annui. Ciò detto, i CdL chiariscono che rispetto a questa variazione deve ritenersi che la stessa debba essere fornita in tutte le ipotesi in cui sia presente una contribuzione a previdenza complementare. I CdL arrivano a tale conclusione poiché diversamente ragionando le possibili alternative sono:
  • esistenza di CUD non conguagliati dal sostituto di imposta: questa ipotesi, sottolineano i CdL, non può mai realizzarsi poiché se il datore di lavoro non ha operato il conguaglio complessivo, probabilmente non è neanche a conoscenza dell’esistenza di altri modelli CUD del sostituito che non sono stati oggetto di un conguaglio;
  • se invece il datore ha conguagliato più redditi allora il campo dovrebbe essere utilizzato nel caso in cui il sostituto si renda conto di aver errato il conguaglio; quindi, a detta dei CdL, si avrà un CUD conguagliati ma in maniera errata.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy