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Premessa – Il D.L. lavoro (D.L. n. 76/2013), attualmente all’esame del Senato, ha introdotto alcune novità in merito al lavoro a progetto modificando – a decorrere dal 28 giugno 2013 - la forma del contratto e i requisiti della collaborazione. Altra novità importante è l’estensione ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, l'obbligo di convalida delle dimissioni. Interventi su cui si dovrà pronunciare il Parlamento nell'iter di conversione del decreto.
La forma –Dopo le restrizioni introdotte dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), il nuovo decreto lavoro ha modificato nuovamente le disposizioni previste dagli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276 del 2003, specie della forma del contratto. In particolare, è stato soppresso l'inciso "ai fini della prova" con la conseguenza che l'elencazione degli elementi che il contratto deve contenere diventa tassativa.
Le mansioni – L’altro intervento correttivo riguarda lo svolgimento delle mansioni precisando che d’ora in poi il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel testo originario erano esclusi sia i compiti meramente esecutivi sia quelli ripetitivi, disgiuntamente considerati. Ora i requisiti devono essere presenti contemporaneamente per poter escludere la possibilità di instaurare un contratto di lavoro a progetto.
Progetto specifico –Si precisa, infine, che il progetto: non può essere una riproposizione dell’oggetto sociale del committente; non può comportare lo svolgimento di compiti che siano contemporaneamente esecutivi e ripetitivi, che possano essere individuati dai contratti collettivi; l’attività del collaboratore non deve essere svolta con modalità analoghe a quella dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente.