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Le novità del D.L. ‘lavoro’ - Tra seconda chance per l’apprendistato e re-interpretazione della norma sulle comunicazioni obbligatorie, il pacchetto lavoro varato lo scorso mercoledì dal Consiglio dei ministri ha introdotto non poche novità nel panorama italiano.
La modifica all’apprendistato - In sostanza il nuovo decreto legge sul lavoro, al n. 3 dell’articolo ottavo, che introduce ‘ulteriori disposizioni in materia di occupazione’, aggiunge un’importante modifica al Testo unico sull'apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011). Il testo varato la settimana scorsa introduce all’art. 3 del suddetto decreto legislativo il comma 2-ter, che quindi cita: “Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo”. Vediamo nel dettaglio cosa implica tale modifica.
Una seconda chance – Come abbiamo visto, la novità genera una seconda chance per quanti abbiano intrapreso il percorso dell’apprendistato al fine di ottenere una qualifica e un diploma professionale. Al contratto di apprendistato, secondo lo specifico Testo unico, possono avere accesso tutti i giovani di età compresa tra i quindici e i venticinque anni. Questa tipologia di contratto può essere applicata a tutti i settori di attività e può avere altresì finalità di assolvimento degli obblighi scolastici; in tal caso non può avere durata superiore ai tre anni oppure ai quattro qualora il diploma sia quadriennale. Ora, con la modifica apportata dal governo Letta, al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, si potrà trasformare il contratto in rapporto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ciò col fine di ottenere la qualifica professionale ai fini contrattuali. Ora, nel caso in cui ci si avvalga di tale trasformazione, la durata totale dei due periodi non dovrà essere superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, si parlerà quindi di un periodo oscillante tra i sei e i nove anni.
Comunicazioni obbligatorie – Come è stato accennato, altra novità riguarda le Comunicazioni obbligatorie telematiche da inviare all’amministrazione in caso di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei contratti di lavoro. L’obbligo, ai sensi del comma 6, articolo 4-bis, D.Lgs. n. 181/2000, era posto a carico del datore di lavoro. Grazie al pacchetto varato dalla squadra esecutiva mercoledì scorso, gli obblighi di comunicazione “sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province”. L’effetto dell’attuale disposizione, essendo autentica interpretazione, si fa risalire all’origine della norma sulle comunicazioni obbligatorie, quindi viene incontro anche a quei lavoratori che hanno in corso dei contenziosi con l’Inps per non aver adempiuto all’obbligo comunicativo.