28 agosto 2013

D.L. lavoro. Prorogabile il contratto acausale

La contrattazione collettiva anche aziendale può stabilire altre ipotesi per i “patti” senza causa
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Dopo l’approvazione in via definitiva alla Camera dell’attesissimo “Decreto Lavoro 2013”, che consta di ben 15 articoli nei quali vengono raccolte un insieme di disposizioni di natura fiscale e in materia di lavoro, nonché varie misure di finanziamento a specifici interventi, si illustrano le modifiche introdotte nei contratti a tempo determinato.

Stop&go – Innanzitutto va segnalata la riduzione dell’intervallo che deve intercorrere tra un’assunzione e l’altra a tempo determinato. Infatti, si è ritornati alle norme previgenti alla Legge Fornero (L. n. 92/2012) passando da 60/90 giorni (a secondo della durata del contratto) a 10/20 giorni.

Acausale prorogabile – Altra novità importante è che la durata del primo contratto a termine “acausale”, stabilita in 12 mesi, mesi è da riferirsi non solo al contratto originario, ma anche all’eventuale periodo di proroga. In tal caso, è necessario che si tratti di primo contratto stipulato tra lavoratore e azienda. Quindi, ora, a differenza della Riforma del Lavoro, l'acausalità è ammessa anche per l'eventuale proroga del primo contratto, purché complessivamente non si superi il tetto dei 12 mesi. La novità si affianca a quella già prevista dal testo del D.L. lavoro (D.L. 76/2013), ossia la possibilità di assumere liberamente senza causa se esplicitamente previsto dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dai sindacati (lavoratori e datori di lavoro) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Al riguardo, si precisa anche la possibilità di utilizzo del contratto a termine “acausale” per i lavoratori con qualifica dirigenziale. Per i dirigenti, infatti, il contratto è sempre stato “acausale” con un limite di 5 anni massimo di durata. Da segnalare, altresì, in tema di proroga che l’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 è sul punto rimasto invariato e quindi che il contratto a tempo determinato possa essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a tre anni, ma una sola volta, per ragioni oggettive, e per la stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto.

Ulteriori disposizioni
– Assai importante è anche la disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/3001, che, ora, per espressa disposizione, si applica anche al contratto “acausale” al pari degli altri contratti a termine: quindi se la prestazione lavorativa prosegue oltre la scadenza pattuita per 30 o 50 giorni, il contratto s’intenderà a tempo indeterminato. Altro aspetto particolare è il contratto a termine stipulato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità ex art. 8 della L. n. 223/1991., per il quale non si applica la disciplina generale dei contratti a termine. Infine, si segnala l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al centro per l’impiego territorialmente competente la prosecuzione del rapporto di lavoro: comunicazione che addirittura doveva essere effettuata prima della scadenza del termine. Resta il termine generale di 5 giorni dall’evento.

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