Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – D’ora in poi, affinché all’impresa possa essere riconosciuto il diritto alla CIGS è necessario che sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione. Pertanto, non basta più lo stop dell'attività. È questa in sostanza la nuova condizione imposta dal “D.L. sviluppo” (art. 46-bis, D.L. n. 83/2012, convertita nella L. n. 134/2012).
La CIGS – Come è noto, la CIGS è uno speciale ammortizzatore sociale che viene riconosciuto alle imprese per fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa. In particolare, viene concessa nei casi di: ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale; crisi aziendale di particolare rilevanza sociale; procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.
Chi può richiederla? – La richiesta può essere fatta, a condizione di aver occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente alla richiesta del trattamento: imprese industriali; imprese edili e affini; cooperative agricole; imprese artigiane, il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente, destinatario di CIGS; aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, le cui imprese committenti siano interessate da CIGS; imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS; imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale (per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti); imprese commerciali con più di 200 dipendenti, con esclusione dal calcolo, degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratti formazione e lavoro.
Le novità – Come accennato in premessa, dallo scorso 12 agosto l’impresa può ricorrere all’intervento della CIGS, indipendentemente dallo stop dell'attività dell'azienda (ossia a prescindere dalle prospettive future della stessa azienda), se “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”. Tale novità è rilevabile nell’art. 46-bis del c.d. “decreto Sviluppo”, modificando di conseguenza la L. n. 223/1991. Inoltre, è stato previsto che il trattamento della CIGS è concesso con decreto del Ministero del Lavoro “qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”. Alla luce delle novità introdotte la CIGS può essere chiesta per: crisi aziendale che si configura in particolari difficoltà aziendali non superabili in tempi brevi e che escludono il ricorso alla cassa integrazione ordinaria; ristrutturazione aziendale che riguarda l'aggiornamento tecnologico degli impianti, ammodernamenti, modifica dell'ubicazione; riorganizzazione aziendale che consiste in mutamenti organizzativi dei fattori lavorativi allo scopo di migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione; riconversione aziendale che modifica i cicli produttivi degli impianti per introdurre nuovi cicli di produzione; concordato preventivo con cessione dei beni; fallimento; liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, solo in caso di mancata continuazione dell'attività.