28 agosto 2012

D.L. Sviluppo. Per la CIGS serve la prospettiva di ripresa

Dallo scorso 12 agosto non basta più lo stop dell’attività per accedere alla CIGS, ma occorre la prospettiva di ripresa dell’attività lavorativa
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – D’ora in poi, affinché all’impresa possa essere riconosciuto il diritto alla CIGS è necessario che sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione. Pertanto, non basta più lo stop dell'attività. È questa in sostanza la nuova condizione imposta dal “D.L. sviluppo” (art. 46-bis, D.L. n. 83/2012, convertita nella L. n. 134/2012).

La CIGS – Come è noto, la CIGS è uno speciale ammortizzatore sociale che viene riconosciuto alle imprese per fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa. In particolare, viene concessa nei casi di: ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale; crisi aziendale di particolare rilevanza sociale; procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.

Chi può richiederla?
– La richiesta può essere fatta, a condizione di aver occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente alla richiesta del trattamento: imprese industriali; imprese edili e affini; cooperative agricole; imprese artigiane, il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente, destinatario di CIGS; aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, le cui imprese committenti siano interessate da CIGS; imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS; imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale (per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti); imprese commerciali con più di 200 dipendenti, con esclusione dal calcolo, degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratti formazione e lavoro.

Le novità – Come accennato in premessa, dallo scorso 12 agosto l’impresa può ricorrere all’intervento della CIGS, indipendentemente dallo stop dell'attività dell'azienda (ossia a prescindere dalle prospettive future della stessa azienda), se “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”. Tale novità è rilevabile nell’art. 46-bis del c.d. “decreto Sviluppo”, modificando di conseguenza la L. n. 223/1991. Inoltre, è stato previsto che il trattamento della CIGS è concesso con decreto del Ministero del Lavoro “qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”. Alla luce delle novità introdotte la CIGS può essere chiesta per: crisi aziendale che si configura in particolari difficoltà aziendali non superabili in tempi brevi e che escludono il ricorso alla cassa integrazione ordinaria; ristrutturazione aziendale che riguarda l'aggiornamento tecnologico degli impianti, ammodernamenti, modifica dell'ubicazione; riorganizzazione aziendale che consiste in mutamenti organizzativi dei fattori lavorativi allo scopo di migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione; riconversione aziendale che modifica i cicli produttivi degli impianti per introdurre nuovi cicli di produzione; concordato preventivo con cessione dei beni; fallimento; liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, solo in caso di mancata continuazione dell'attività.

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