Premessa – Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 3/2014 della Commissione in materia di salute e sicurezza del lavoro, ha chiarito che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, visto che la redazione di tale documento – da allegare al contratto di appalto o di opera – è un obbligo del datore di lavoro stesso. Quest’ultimo, viceversa, può chiedere i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell’elaborazione del DUVRI.
Il quesito – Il Cndcec ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente. In particolare è stato chiesto se ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 l’impresa sia tenuta a consegnare: copia del “modello LAV”; consenso all’utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore; copia del DUVRI della ditta appaltatrice; dichiarazione che i dipendenti dell’impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica; autocertificazione di idoneità tecnico professionale.
Chiarimenti preliminari – In via preliminare, la Commissione interpelli rammenta che l’art. 26, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare - mediante apposito Decreto da emanare - l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. In attesa del suddetto decreto, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. Inoltre, vi è precisato che i subappaltatori: cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Risposta del MLPS – Ciò detto, il Ministero del Welfare chiarisce che l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico professionale. In merito alla consegna del DUVRI, la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può richiedere copia del documento in commento, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell’elaborazione del DUVRI.
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