È stato approvato in via preliminare un Decreto Legislativo correttivo dei decreti emanati in attuazione del Jobs Act, all’interno del Consiglio dei Ministri del 10 giugno. Le novità hanno riguardato in primo luogo la disciplina dei voucher, ma anche i contratti di solidarietà e le modifiche a ISFOL e ANPAL, così come al tema della videosorveglianza, delle dimissioni e alla disciplina del diritto al lavoro per disabili.
Le modifiche ai voucher - Le novità più importanti riguardano sicuramente i voucher, per i quali è prevista una limitazione non indifferente, visto che l’istituto si è prestato a notevoli abusi. Le modifiche previste in particolare sono due:
1. piena tracciabilità, grazie all’utilizzo della medesima procedura di comunicazione prevista per il lavoro intermittente.
Entrando maggiormente nello specifico, per quanto concerne i voucher, viene previsto che l’emissione dei voucher sia subordinata ad una procedura diversa rispetto a quella attuale, che permetta l’utilizzo dell’istituto subordinatamente alla comunicazione, da effettuarsi almeno 60 minuti prima dello svolgimento della stessa, alla sede territoriale del neo Ispettorato Nazionale del Lavoro, con due differenti modalità:
- SMS;
- Posta Elettronica Certificata.
Inoltre, sempre per quanto concerne la comunicazione in questione, sarà necessario segnalare:
- il codice fiscale dei lavoratori o i suoi dati anagrafici;
- la durata e il luogo di svolgimento della prestazione.
Per quanto concerne i lavoratori agricoli, ferma restando la necessità di comunicazione, si segnala che è previsto un termine diverso per la comunicazione della prestazione di lavoro accessorio: gli imprenditori agricoli saranno infatti tenuti ad effettuare la comunicazione (corredata dagli elementi e con le modalità di cui sopra) con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni;
2. esclusione del settore agricolo dal limite imposto per tutti gli altri committenti con riferimento all’ammontare massimo dei compensi per singolo committente. Infatti, la normativa all’art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che “fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro”: il Decreto correttivo, se approvato in via definitiva avrà proprio lo scopo di escludere il settore agricolo dal limite massimo per ciascun committente fissato a 2000 euro. Come riporta infatti l’allegato pubblicato dal MLPS con i contenuti del Decreto, tale modifica appare derivare dal fatto che gli imprenditori agricoli sono di già soggetti ad altri limiti, quali ad esempio:
- quelli derivanti dall’utilizzo dei voucher solo per attività di tipo stagionale;
- effettuate da “pensionati o giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università”;
- e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7mila euro nell’anno solare.
Mancata comunicazione. Le sanzioni – Qualora fossero violati gli obblighi derivanti dal presente decreto e riguardanti l’obbligo di comunicazione, si applicherà la stessa disciplina prevista per la mancata comunicazione nel caso di lavoro intermittente, che è prevista all’art. 15 comma 3, del D.Lgs. 81/2015 per cui in caso di violazione degli obblighi “si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”. Si segnala comunque che “non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124” in quanto è una violazione non sanabile a posteriori.
Modifiche al diritto al lavoro per i disabili, alle dimissioni e alla videosorveglianza – Con il decreto in questione si pongono modifiche non indifferenti anche per quanto riguarda il tema del computo dei lavoratori che siano disabili già prima della costituzione del rapporto di lavoro, e si precisa che “per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida”.
Con riguardo all’art. 4 della L. 300/1970 (da poco modificato), si prevede che alle funzioni esercitate dalle DTL competenti, subentri l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e che “i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico”.
In merito alle dimissioni, il decreto ha lo scopo di sottolineare che la disciplina prevista in materia “non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, in quanto, considerato che la ratio della norma è il contrasto delle dimissioni in bianco, va da sé che le Pubbliche Amministrazioni non siano avulse a questa pratica e che quindi non sia necessaria in questo caso l’applicazione dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015.
Le modifiche al contratto di solidarietà – Allo scopo di favorire l’incremento degli organici è previsto che si possa procedere alla trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi a contratti di solidarietà espansivi. Tale trasformazione avrà ad oggetto quei contratti difensivi:
- in corso da almeno 12 mesi;
- ovvero stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dalla loro durata.
La modalità di stipulazione sarà la medesima prevista per i contratti di solidarietà espansiva, e non prevedrà una riduzione di orario superiore a quella concordata.
È previsto inoltre che la contribuzione addizionale a carico del datore sia ridotta del 50%, e che le quote di TFR relative alla retribuzione persa restino a carico della gestione previdenziale di afferenza. Infine a tali lavoratori spetterà “un trattamento di integrazione salariale d’importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria”. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori manterranno comunque l’accredito contributivo figurativo.
Rimane ferma la possibilità che per imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, possa essere concessa la reiterazione della riduzione contributiva.
Novità per ISFOL, ANPAL e Ispettorato – Novità in vista anche per l’Ispettorato Nazionale che avrà sede provvisoria presso un immobile del MLPS. L’ISFOL vedrà invece notevoli modifiche, a partire dal nome: dalla data di entrata in vigore del decreto in questione, sarà denominata Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). Ancora, vengono modificate le funzioni dell’ANPAL, che si occuperà di “coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive d’impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo”.