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Premessa – Niente più visite mediche preventive se queste ultime sono rivolte all’attestazione dell’idoneità psicofisica al lavoro di minori, apprendisti e pubblici dipendenti. La novità è rilevabile nell’art. 42 del c.d. “decreto del fare” (D.L. n. 69/2013) che sancisce una serie di certificazioni sanitarie soppresse, tra cui il certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti e dei minori.
Orientamento giurisprudenziale – L’argomento è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza, in particolare con la sentenza n. 162/2004 della Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato con il parere del 9 novembre 2005, a seguito delle iniziative legislative assunte da alcune Regioni le quali in materia di semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, avevano previsto che le ASL non avrebbero più rilasciato alcuni certificati sanitari quali, ad esempio, di idoneità fisica per l’assunzione dei minori, penalmente sanzionato, o il certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. La Consulta ha condiviso la tesi regionale secondo cui può essere esclusa la richiesta o il rilascio, da parte delle ASL di cinque dei minori disciplinata dall’art. 8 della L. n. 977/1967, o quella relativa all’idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale, ovvero all’idoneità fisica per l’assunzione del pubblico impiego. Inoltre, il rinvio della Corte al Decreto n. 626/1994 ha fatto ritenere l’esclusione dall’obbligo della visita medica dei minori apprendisti e non, che non siano esposti a rischi professionali. Qualora dovesse invece sussistere l’obbligo della visita medica, essa dovrà essere effettuata dal medico competente.
Decreto del fare – Ora, il c.d. “Decreto del Fare” ha colmato il vuoto legislativo, stabilendo l’abolizione a decorrere dal 22 giugno scorso delle visite mediche preventive per l’attestazione dell’idoneità psicofisica al lavoro dei minori, apprendisti e dei dipendenti pubblici. Tuttavia, resta l’accertamento del medico competente ma solo per garantire la sicurezza contro i rischi.