13 novembre 2014

Delocalizzazione call center. Comunicazione KO

Stop alla comunicazione se l’azienda di call center si delocalizza in un Pese extraUE

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Per le aziende di call center che delocalizzano la propria attività in Paesi esteri, non si applicano gli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 407/1990. Inoltre, la comunicazione preventiva di delocalizzazione è dovuta solamente quando il trasferimento all’estero avvenga in un Paese extracomunitario. I due chiarimenti arrivano direttamente dalla nota protocollo n. 17495/2014 del Ministero del Lavoro, in merito all’adempimento rivolto alle imprese di call center di cui all’art. 24-bis del D.L. n. 83/2012 (convertito nella L. n. 134/2012).

Delocalizzazione call center – Un’attività di call center potrà ritenersi delocalizzata qualora le commesse acquisite da un’azienda con almeno 20 dipendenti con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite - prima della naturale scadenza del relativo contratto a personale operante all'estero - sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale sia attraverso un meccanismo di subappalto. In tali casi, almeno 120 giorni prima del trasferimento, occorre effettuare la comunicazione anche al MLPS indicando i lavoratori coinvolti. Stessa comunicazione va resa all'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Tali obblighi di comunicazione non ricorrono nel caso in cui nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l’azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa.

Chiarimenti MLPS – Ciò detto, il Ministero del Lavoro chiarisce che, al fine di inquadrare correttamente la disciplina in questione nell'ambito dei principi comunitari in materia di liberta di stabilimento e libera prestazione di servizi, l’obbligo di comunicazione trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari. Di conseguenza, anche la sanzione legata alla mancata concessione dei benefici contributivi ex legge n. 407/1990 deve ritenersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi di delocalizzazione in Paesi extraUE.
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