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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 6/2013, ha chiarito che in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre o del padre lavoratore, l’indennità di disoccupazione può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino. Ciò in quanto le novità introdotte dalla Riforma Fornero all’art. 55, c. 4 della L. n. 92/2012 non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione.
Il quesito - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei C.d.L. ha avanzato richiesta d’interpello in merito alle disposizione normativa ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento. In particolare è stato chiesto se, a seguito delle novità introdotte dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre possa fruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale.
Divieto di licenziamento – In via preliminare, il Ministero del Lavoro rammenta che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. E non solo. Siccome durante tale periodo opera una tutela legale a favore della lavoratrice madre, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salva l’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, a eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale.
Risposta del M.L.P.S. – Ciò detto, il M.L.P.S. chiarisce che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio. Pertanto, le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro (art. 55 c. 4) non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di disoccupazione in quanto, estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, la norma ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro. Per concludere, il Ministero del Lavoro afferma che l’indennità di disoccupazione può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento, cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.