Premessa – Adempimento in vista per i datori di lavoro. Infatti, dal 10 gennaio al 15 febbraio 2014, bisogna inviare il prospetto informativo che attesta la situazione occupazionale dei lavoratori disabili. In particolare, si tratta di un documento che le aziende con 15 o più dipendenti, costituenti base di computo, devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenenti alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili. A renderlo noto è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 16522/2013, illustrando le novità più salienti introdotti dal Decreto Direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013.
Sospensione obblighi occupazione – La novità più rilevante rispetto alla versione precedente riguarda la gestione delle sospensioni per le quali, a decorrere dal 10 gennaio 2014, occorre indicare la data di fine della sospensione stessa. Al riguardo il MLPS precisa che la sospensione degli obblighi di assunzione opera nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni: CIGS; CIGD; contratto di solidarietà; Fondo di solidarietà di settore; assunzioni di soggetti percettori di sostegni al reddito e mobilità. In tutti i suddetti casi, tranne che per la mobilità, gli obblighi sono sospesi per la durata del trattamento, in proporzione dell’attività lavorativa effettivamente sospesa/ridota e per il singolo ambito provinciale.
Convenzioni – Altra novità importante riguarda l’obbligo di indicare il numero dei lavoratori totali dedotti nelle convenzioni stipulate e/o richieste dal datore di lavoro, al fine di migliore la qualità delle informazione del prospetto informativo e della valutazione della situazione del datore di lavoro.
Esclusioni – Ad essere rivisitato, inoltre, è stato anche l’elenco delle categorie di lavoratori da escludere dalla base di computo. Tale variazione si è resa necessario in quanto negli ultimi anni le suddette categorie sono state soggette a diverse modifiche e con la nova formulazione sono state definite con maggiore precisione le varie specificità. A tal proposito, il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di esclusione per i datori di lavoro che occupano personale nei montaggi industriali o impiantistici. In particolare, per personale di cantiere deve intendersi, non solo quello operante nelle imprese appartenenti al settore edile ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale, quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa come edile o che applichi il contratto dell’edilizia.
Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto – Infine, il Ministero del Welfare tiene a precisare che le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integranti, nel caso di passaggio di appalto, il numero dei lavoratori acquisito non è considerato ai fini del computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili.
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