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Premessa – Le imprese private che hanno più unità produttive dislocate sul territorio nazionale e delle aziende che fanno parte di un gruppo di impresa, dovranno procedere alle assunzioni obbligatorie degli aventi diritto al servizio di “collocamento mirato” di cui alla L. n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, le compensazioni possono essere effettuate direttamente dai datori di lavoro del settore privato, senza preventiva autorizzazione ministeriale. A precisarlo è la circolare n. 27 del 24 ottobre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il sistema di compensazioni – Il nuovo sistema della compensazione territoriale per le assunzioni di lavoratori disabili è stato introdotto dall’art. 9 della manovra di Ferragosto (D.L. 138/2011), modificando la disciplina precedentemente prevista dall’art. 5 della L. n. 68/1999 abrogando, di conseguenza, il comma 8 e sostituendolo interamente aggiungendo i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater. Innanzitutto, occorre precisare che il collocamento mirato deve essere rispettato a livello nazionale e, inoltre, si dà la facoltà alle imprese del settore privato che occupano personale dislocato sul territorio nazionale di assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive. Una volta individuato il numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato, i datori di lavoro privati possono procedere alla compensazione, il quale si avvierà in maniera automatica, senza alcun peculiare onere formale. La compensazione, infatti, opera automaticamente sulla base della sola dichiarazione del datore di lavoro, attraverso la comunicazione del prospetto informativo.
I gruppi di imprese – Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 276/2003, la facoltà di compensazione è concessa anche alle imprese che fanno parte di un gruppo, i quali sono disciplinati dall’art. 2359 del c.c., vale a dire le società collegate o controllate.
- le società controllate sono quelle in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- mentre le società collegate sono quelle in cui un’altra società esercita un’influenza notevole.
Il prospetto informativo – L’unico obbligo a cui sono tenuti i datori di lavoro è la presentazione in via telematica del prospetto informativo di cui all’art. 9 comma 6 della L. n. 68/99, dal quale risulta l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva. Inoltre, il prospetto dovrà essere inviato annualmente entro il 31 gennaio a cura dai datori di lavoro privati o pubblici che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti.
Soggetti esclusi dalla compensazione – La compensazione in questione non è prevista per i datori di lavoro pubblici. Infatti, il nuovo comma 8-ter dell’art. 5 della L. n. 68/99 prevede che “i datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione”.